Con il cd. “Decreto Aiuti” (D.L. n. 50/2022) il governo ha previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro, che sarà erogata principalmente tra luglio e agosto in favore di lavoratori, ma anche di pensionati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito. Per i lavoratori autonomi non è ancora stabilita la misura dell’indennità.
I criteri e le modalità di riconoscimento dell’indennità una tantum sono differenti per ciascuna categoria: lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie, lavoratori autonomi.
In ogni caso, le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
L’indennità una tantum è riconosciuta nella misura di 200 euro per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie. Invece per i lavoratori autonomi, la misura, i criteri e le modalità di erogazione dell’indennità saranno definiti con un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
LAVORATORI DIPENDENTI
Ai lavoratori dipendenti l’indennità è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, ed è corrisposta dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022.
Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia contributiva UNIEMENS.
La platea dei beneficiari è circoscritta ai lavoratori dipendenti che:
– abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nel primo quadrimestre dell’anno 2022, abbiano beneficiato dell’esonero contributivo (0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico) per almeno una mensilità.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro la dichiarazione di:
– non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
– non essere titolare del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Non rientrano in tale categoria i dipendenti con rapporto di lavoro domestico.
L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE
L’indennità è erogata direttamente dall’INPS in favore di:
– soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, a condizione che abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (se il beneficiario risulta titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l’indennità è erogata dall’Ente previdenziale competente, individuato dal casellario centrale dei pensionati);
– lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 17 maggio 2022, previa domanda da presentare tramite patronato;
– soggetti che hanno percepito l’indennità Naspi o Discoll per il mese di giugno 2022;
– soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi al 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata Inps, previa domanda, a condizione che il reddito derivante da tali rapporti per l’anno 2021 non sia superiore a 35.000 euro;
– lavoratori stagionali, del settore turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che nel 2021 abbiano percepito l’indennità Covid-19;
– lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, previa domanda, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021 non sia superiore a 35.000 euro;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, previa domanda, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021 non sia superiore a 35.000 euro;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, risultino iscritti al 17 maggio 2022 alla Gestione separata Inps e nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, per i quali risulti l’accredito di almeno un contributo mensile, previa domanda;
– incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 17 maggio 2022 alla Gestione separata Inps, previa domanda;
– Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;
Per i pensionati l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Per le altre categorie l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
LAVORATORI AUTONOMI
L’indennità una tantum è riconosciuta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definite dal “Decreto Aiuti”, ma sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto:
– non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie;
– abbia percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.