Costituzione della rendita vitalizia: illustrate le novità del Collegato Lavoro

Esposta la nuova disposizione normativa introdotta dall’articolo 30 della Legge n. 203/2024 e fornite le relative istruzioni amministrative (INPS, circolare 24 febbraio 2025, n. 48).

Con la circolare in commento, l’INPS a provveduto a illustrare quanto stabilito dall’articolo 30 del Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) in materia di costituzione della rendita vitalizia, in relazione a contributi pensionistici obbligatori non versati e prescritti.

Infatti, con l’introduzione del comma settimo all’articolo 13 della Legge n. 1338/1962, a decorrere dal 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato), il lavoratore ha ora la possibilità di richiedere direttamente la rendita vitalizia senza doversi sostituire al datore di lavoro inadempiente, ma solo quando il diritto di quest’ultimo (e del lavoratore in sostituzione) è ormai prescritto; ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro né dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro.

Al riguardo, l’Istituto precisa che la prescrizione decennale inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato. 

Peraltro, oltre che alle domande e ai ricorsi inoltrati a decorrere dall’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, le indicazioni fornite con la circolare in oggetto trovano applicazione anche a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima del 12 gennaio scorso che risultino giacenti e non ancora definiti.

Infine, l’INPS nella circolare in argomento ha inserito anche gli adempimenti amministrativi a carico del datore di lavoro o del lavoratore o dei suoi superstiti, i profili istruttori e l’onere di riscatto, il profilo degli iscritti alla Gestione pubblica.