Emergenza COVID-19: Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro

Le nuove disposizioni relative ai certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro, come modificate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1

Il Decreto Legge 7 gennaio 2020, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, nello specifico, all’art. 4-quinquies, dispone in materia di estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli D.L. 22 aprile 2021, n. 52 conv. con modif. in L. 17 giugno 2021, n. 87, (personale delle amministrazioni pubbliche; chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato) ai quali si applica l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater del D.L. n. 1/2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021:



– avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
– avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
– avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

I datori di lavoro pubblici e privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, di cui all’al decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’articolo 4-quater.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

E’ vietato l’accesso dei lavoratori in oggetto ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo indicato. La sanzione amministrativa, prevista dal comma 1 del art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all’art. 4-quater, c. 2, del D.L. n. 1/2022, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Erogazione del Welfare nella piccola industria metalmeccanica

Dal mese di gennaio 2022 sono da erogare strumenti di welfare ai dipendenti del CCNL Metalmeccanica Confapi

L’accordo sottoscritto lo scorso maggio ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, strumenti di welfare che le aziende metalmeccaniche della piccola industria dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31/12/2022.
Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall’anno 2023 e dall’anno 2024 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 200 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Le Parti precisano che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.


Nuove retribuzioni e mensilizzazione degli operai per l’industria della Carta



  Dal corrente mese di gennaio 2022 scattano i nuovi aumenti retributivi e la mensilizzazione operai del settore Carta Industria.


Assografici, d’intesa con Assocarta, segnala che, con decorrenza 1° gennaio 2022, tenuto conto degli importanti elementi di modernizzazione contrattuale introdotti dal Contratto, è stata introdotta una specifica voce retributiva denominata “Elemento di Modernizzazione Contrattuale” che ha, parimenti, decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Questi, pertanto, i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1/1/2022






























































































Cat.

Par.

TEM 2022 1° gen

EMC 2022 1° gen

incr tot 2022 1° gen

Minimi dall’1/1/2022

Quadro 250 39.22 9.30 49.02 2.596.96
A Super 249 39,06 976 43.82 2.538.74
A 212 33,25 8.31 41.57 2 279,31
B/1 188 29.49 7.37 36.86 2.077.46
B/2 Super 182 28,55 7.14 35.69 2.026.47
B/2 174 27,29 6.82 34.12 1.900,85
C/1 Super 161 25.25 6.31 31.57 1.850.70
C/1 153 24,00 6.00 30.00 1.785.11
C/2 139 21.80 5.45 27.25 1.667,95
C/3 129 20,24 5,06 25.29 1 584.57
D/1 121 18.98 4.75 23.73 1 517.34
D/2 111 17,41 4 35 21 ,76 1.434.11
E 100 15.69 3.92 19.61 1 342.22


Si ricorda, inoltre, che, come disposto dall’ipotesi di accordo del 28/7/2021, avrà luogo la mensilizzazione dei trattamenti degli operai, al fine di uniformare i trattamenti economici e normativi di impiegati ed operai e di semplificare l’aspetto amministrativo, senza oneri o vantaggi per alcuna delle parti. La mensilizzazione della retribuzione valida per tutti i lavoratori in azienda entrerà in vigore dal 1°gennaio 2022.
La retribuzione mensile comporta, in estrema sintesi, che il dipendente mensilizzato percepisce ogni mese la stessa paga, a prescindere dalle giornate del mese stesso, mentre il dipendente con retribuzione oraria in alcuni mesi percepisce una retribuzione leggermente maggiore, in altri leggermente minore (le variazioni si compensano, portando al medesimo risultato).
In particolare, la mensilizzazione della retribuzione è di fatto una semplificazione del calcolo della retribuzione che viene erogata in misura fissa mensile utilizzando il divisore orario contrattuale (173) anziché sulla base delle ore effettivamente lavorate ogni singolo mese. Tale modalità di calcolo non comporta differenze retributive rispetto alla paga oraria in quanto non è altro che una media annuale delle ore lavorabili di ogni singolo mese dell’anno.
La mensilizzazione viene normalmente applicata per il calcolo delle seguenti casistiche standard:
– retribuzione per lavoro ordinario;
–  godimento ferie, ROL ed Ex Festività;
– festività infrasettimanali godute;
– permessi sindacali;
– malattie entro i tre giorni (carenza);
– altre assenze retribuite che non prevedano indennità e/o integrazioni da parte degli enti assistenziali.
Per effetto di quanto sopra il lavoratore, a prescindere dalla quantità di ore ordinarie lavorate e dalle ore di ferie e/o festività godute, percepirà sempre l’intera retribuzione lorda mensile pari a 173 ore.
Le variabili diverse da ferie, ROL, Ex Festività e festività godute, è prassi che continuino ad essere trattate sulla base della effettiva prestazione lavorativa, ad esempio:
– maggiorazioni per lavoro in turni (diurno o notturno);
– lavoro festivo;
– lavoro domenicale;
– lavoro straordinario.
Il lavoratore continuerà pertanto a percepire mese per mese la retribuzione per lavoro straordinario, le maggiorazioni per lavoro a turno e per il lavoro festivo e domenicale sulla base delle ore effettivamente prestate.
Le assenze che comportano pagamento della retribuzione verranno evidenziate nel prospetto retributivo (LUL) ai soli fini figurativi e/o ai soli fini di separata contabilizzazione dei singoli istituti.
In base al tipo di assenza verranno esposte le eventuali indennità a carico dell’istituto e le integrazioni a carico azienda (se dovute).
Qualora le esigenze derivanti dalle normative assistenziali/previdenziali richiedessero un assoggettamento di taluni istituti secondo sistemi di calcolo a giorni, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché gli altri compensi erogati in misura fissa mensile e che per loro natura possono avere riflessi sulle componenti indirette della retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di assunzione nel corso del mese, al lavoratore verrà riconosciuta la retribuzione afferente alle ore effettivamente lavorate.


Infine, la mensillizzazione della retribuzione operai è determinante per il processo di armonizzazione della disciplina operai/impiegati condiviso dalle parti stipulanti, finalizzato al superamento delle differenti disposizioni normative riferite ad istituti analoghi. In sede di stesura.

Contro il Covid ricorso diffuso al lavoro agile


Visto l’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripropone il ricorso al lavoro agile, sia nel pubblico che nel privato, come strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, riepilogando sinteticamente le modalità per una corretta applicazione di tale forma di lavoro (Circolare 5 gennaio 2022).

LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid-19.
Il rientro “in presenza” del personale delle pubbliche amministrazioni è stato disciplinato da subito con un decreto ministeriale, che ha individuato le condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini ad una adeguata qualità dei servizi, e dalle “linee guida” adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata lo scorso 16 dicembre 2021.
Quindi, il 21 dicembre 2021, il quadro regolatorio del lavoro agile nel pubblico impiego è stato completato dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali, che ne ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele.
Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza.
Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.
In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).
Il Ministero richiama ulteriormente l’attenzione sulla possibilità per le amministrazioni di avvalersi dei mobility manager aziendali per l’elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già in vigore. I predetti mobility manager aziendali dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d’area, per un’azione di raccordo costante, per la verifica complessiva e coordinata dell’implementazione dei PSCL, nonché per l’identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

LAVORO AGILE NEL LAVORO PRIVATO


Lo svolgimento della prestazione del lavoro in modalità agile ha da subito rappresentato un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi.
In tal senso, il Governo è intervenuto con discipline emergenziali dirette ad agevolarne l’utilizzo per quanto più possibile, anche mediante deroghe e semplificazioni, promuovendone il ricorso anche nei “Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
La normativa si è consolidata con l’articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha consentito la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tali modalità semplificate di comunicazione del lavoro agile restano valide fino al 31 marzo 2022.
In sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. I datori di lavoro privati, inoltre, sono tenuti a comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai mobility managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro.
Visto il protrarsi dello stato di emergenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

ARIS – CASE DI CURA PERSONALE MEDICO: Accordo del 21/12/2021

Il giorno 21/12/2021, si sono incontrati ARIS e FP-CGIL, UIL-FPL per sottoscrivere il verbale di adesione al CCNL 7/10/2020 per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

FP CGIL e UIL FPL – presa visione del CCNL per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7/10/2020 da ARIS e CIMOP e condividendone i contenuti – richiedono di sottoscrivere il suddetto CCNL per adesione.
L’ARIS acconsente a tale richiesta.
In ogni caso, le parti prendono atto che la sottoscrizione per adesione non comporterà il riconoscimento di alcuna prerogativa sindacale né a livello nazionale, né a livello locale (territoriale o aziendale) non essendo, in particolare, sufficiente per la concessione dei diritti di cui al Titolo III della Legge 300/1970.