Sanzioni ai lavoratori over 50 non vaccinati: nessun ritardo del Garante privacy


È destituita di ogni fondamento l’affermazione che il Garante per la protezione dei dati personali abbia rallentato o bloccato l’attuazione della norma che individua le sanzioni per i cittadini e i lavoratori ultra 50enni sottoposti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 (GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  – Comunicato 18 febbraio 2022)


 


La norma in oggetto (d.l. n. 52/2021) – che dà attuazione alle disposizioni in tema di certificazioni verdi Covid-19 e di obblighi vaccinali per cittadini ultracinquantenni, nonché per il personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica coreutica e musicale e degli istituti tecnici superiori – è entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ma il Ministero della salute ha inviato al Garante la richiesta di parere sullo schema di decreto che dà attuazione a tale quadro normativo solo in data 15 febbraio 2022.


Il Garante, come sempre in questi casi, si è occupato della questione con la massima urgenza, rilasciando il parere positivo sullo schema di decreto oggi stesso, dopo due soli giorni dalla ricezione della documentazione.


Il testo del decreto, che già recepisce le indicazioni fornite dal Garante nel corso dell’istruttoria e le considerazioni espresse durante la specifica audizione in Parlamento, prevede che i trattamenti di dati personali connessi all’attuazione dell’obbligo vaccinale e alle nuove modalità di verifica del green pass in diversi contesti (scuola, lavoro) avvengano nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, adottando misure di garanzia appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.

Crediti contributivi: il decorso del termine prescrizionale


Per le contribuzioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine di prescrizione è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. La notifica del verbale ispettivo dell’INPS costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione. (Corte di Cassazione, Sentenza 18 febbraio 2022, n. 5418)


 


Il caso


Il Tribunale di Catania ha ritenuto prescritti i crediti vantati dall’INPS per contributi e sanzioni relativi ad un lavoratore dipendente di un’azienda in fallimento, considerando non applicabile il mantenimento del termine decennale di prescrizione di cui all’ art. 3, comma 9, lett. a) L. n. 335 del 1995, in quanto non era stata prodotta in causa la denuncia presentata dal lavoratore e non era sufficiente che di tale denuncia vi fosse menzione nel verbale ispettivo. Il Tribunale ha pure osservato che il meccanismo del termine decennale di prescrizione operasse unicamente verso l’imprenditore in bonis e non nei confronti della curatela, in quanto soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e a quello previdenziale.
Ciò posto, il Tribunale ha dichiarato la prescrizione in ragione del decorso del termine quinquennale tra l’epoca delle omissioni contributive accertate nel verbale ispettivo e l’istanza di insinuazione al passivo.
Avverso la decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione.


La decisione


La Corte, decidendo sulla questione della opponibilità del meccanismo del termine decennale di prescrizione al solo imprenditore in bonis e non alla curatela fallimentare ha richiamato il disposto normativo secondo cui, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, il termine di prescrizione “è ridotto a cinque anni” “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti” nei quali si ritiene applicabile il termine di prescrizione decennale.
La stessa Corte ha, inoltre, riaffermato, nel caso di specie, il principio di diritto della piena idoneità della notifica del verbale ispettivo dell’INPS ad interrompere la prescrizione.

FIS: Accesso senza informativa sindacale preventiva fino al 31 marzo

L’Inps comunica che l’accesso al fondo di integrazione salariale diventa  possibile fino al 31 marzo 2022 anche senza  informativa sindacale “preventiva” per tutte le aziende.

Ai fini dell’accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale, anche in via telematica, la quale è  posta a tutela degli interessi dei lavoratori che vedono ridursi o sospendere l’attività lavorativa e rappresenta, quindi, un passaggio imprescindibile per l’accesso all’Assegno di integrazione salariale.
In tal senso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, in una prima e transitoria fase fino al 31 marzo 2022, i datori di lavoro che richiedono l’Assegno di integrazione salariale possono presentare l’istanza all’Istituto secondo modalità semplificate, al fine di assicurare tutele e sostegno al reddito ai lavoratori.
In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, i, si chiarisce che:
– l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
– la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
– per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio
– nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.
Il pagamento delle integrazioni salariali deve essere effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e l’importo dei trattamenti anticipati devee essere recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dagli stessi dovuti.
Conseguentemente, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dello stesso, le Strutture territoriali possono autorizzare il pagamento diretto della prestazione.
A tale riguardo, sempre al fine di semplificare le procedure di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS e in considerazione della crisi pandemica e delle conseguenze che ne derivano sulle realtà economico-finanziarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nel medesimo arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole.
A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015 ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.
In ordine alla valutazione delle istanze di accesso all’Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS richiesto per causali ordinarie, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che – limitatamente alla fase transitoria collocata nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e a prescindere dalle durate dei trattamenti richiesti – occorrerà tenere conto della situazione di congiuntura economica in atto. Conseguentemente, nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali ordinarie quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro potranno corredare la domanda con una relazione semplificata in cui, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichino sinteticamente come il perdurare gli effetti della pandemia abbiano inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla loro situazione economico finanziaria, senza necessità di compilare la tabella relativa agli indicatori economico finanziari e senza ulteriori documentazioni probatorie.

Firmato il nuovo CCNL Scuole private – Aninsei



Sottoscritto il nuovo CCNL 2021 -2023 che disciplina il trattamento normativo ed economico per il per-sonale direttivo, docente, educativo, amininistrativo, tecnico e ausiliario occupato nelle scuole non statali.


Il CCNL decorre dall’1/1/2021 e scadrà il 31/12/2023 e non è invece stato firmato il contratto dalla FLC-CGIL.
L’accordo prevede aumenti medi di 85 euro mensili a decorrere dal mese di settembre 2021, conferma il diritto a 67 ore annue di permessi retribuiti per il supporto alla crescita professionale, garantisce la copertura totale dei cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità, conferma la bilateralità su base contrattuale (EBINS), il cui costo economico ricade totalmente sui datori di lavoro mentre i benefici sono distribuiti tra i lavoratori e le aziende (bandi su genitorialità, sicurezza sul lavoro, formazione, sovvenzioni a fondo perduto per l’acquisto dei defibrillatori ecc.).
Le retribuzioni minime spettanti nel triennio 2021-2023 sono quelle risultanti dalle seguenti tabelle:


























































Livelli

Retribuzione CCNL 2015-2018

Retribuzione CCNL 2021-2023

Dall’1/9/2018

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 1.181,07 1.201,87 1.218,51 1.239,31
II 1.209,25 1.230,55 1.247,58 1.268,88
III 1.267,65 1.289,97 1.307,83 1.330,16
IV 1.331,89 1.355,34 1.374,11 1.397,56
V 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VI 1.419,64 1.444,64 1.464,64 1.489,64
VII 1.441,37 1.466,75 1.487,06 1.512,44
VIII A 1.510,88 1.537,49 1.558,77 1.585,38
VIII B 1.593,24 1.621,30 1.643,74 1.671,80


Calcolate sulla base dei seguenti incrementi retributivi:

























































Livelli

Totale aumento

Dall’1/9/2021

Dall’1/9/2022

Dall’1/9/2023

I 58,24 20,80 16,64 20,80
II 59,63 21,30 17,04 21,30
III 62,51 22,32 17,86 22,32
IV 65,67 23,45 18,76 23,45
V 70,00 25,00 20,00 25,00
VI 70,00 25,00 20,00 25,00
VII 71,07 25,38 20,31 25,38
VIII A 74,50 26,61 21,29 26,61
VIII B 78,56 28,06 22,45 28,06


Salario di anzianità
A tutto il personale che al 1° settembre 2022 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto è corrisposto mensilmente a partire dal 1° settembre 2022 un salario di anzianità di 15,00 euro.


Se il personale percepiva già un salario di anzianità maturato in base ai precedenti contratti tale importo va ad incrementare quanto già percepito. Nella tabella che segue è riportato l’importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione



































































Data di assunzione

dal1/01/2004

dal1/01/2008

dal1/01/2012

dal1/01/2014

dal1/01/2016

dal1/09/2022

Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 + Scatti di anzianità (5% ogni 2 anni) percepiti al 31/12/1997 +
Prima del 31/12/1995 € 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/1996 al 31/12/2001 €15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00
dal 1/01/2002 al 31/12/2005   € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 55,00
dal 1/01/2006 al 31/12/2009     € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 45,00
dal 1/01/2010 al 31/12/2001       € 10,00 € 20,00 € 35,00
dal 1/01/2012 al 31/12/2013         € 10,00 € 25,00
dal 1/01/2014 al 31/08/2020           € 15,00

TFS-TFR: nuova modalità di inserimento e di modifica dell’IBAN


A decorrere dal 21 febbraio 2022, sarà rilasciato sul portale istituzionale www.inps.it il nuovo servizio online denominato “Sistema Unico Gestione IBAN” (SUGI), (INPS – Messaggio 16 febbraio 2022, n. 773)

Il nuovo servizio prevede l’integrazione con i gestionali di pagamento dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto (TFS-TFR) della Gestione Dipendenti Pubblici, al fine di acquisire direttamente dal cittadino o tramite un Istituto di patronato l’indicazione dell’IBAN sul quale potrà essere accreditata la prestazione spettante.
Pertanto, a seguito della comunicazione inviata via e-mail e/o sms al cittadino, quest’ultimo, direttamente o tramite un Istituto di patronato, dovrà inserire o modificare l’IBAN attraverso il citato servizio con riferimento alla pratica TFS/TFR o alla relativa rata, esposta nell’apposita sezione del SUGI.
Gli adempimenti sopra descritti sono necessari per il completamento dell’iter di lavorazione della pratica di TFS/TFR, al fine di consentire all’INPS l’erogazione della prestazione nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.
Per le ulteriori istruzioni di dettaglio si rinvia ai manuali operativi che saranno reperibili nel portale istituzionale www.inps.it, nella sezione “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “SUGI”.