Ebinter Milano: contributo a sostegno della natalità

Erogati 200,00 euro per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi

Ebinter Milano ha previsto l’erogazione di un contributo, riconosciuto ad un solo genitore per i figli nati, adottati e/o in affido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, dal valore di 200,00 euro a sostegno della natalità.
Potranno beneficiare del suddetto contributo i dipendenti a tempo indeterminato, compresi i lavoratori a tempo determinato e gli apprendisti, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ebiter Milano da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo online, dovrà essere trasmessa entro il 15 novembre 2024 con raccomandata A7R o attraverso la procedura web.
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione. L’esito dell’istanza sarà comunicato entro il 24 gennaio 2025 e le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contratti a termine: le modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo

Le novità normative costituiscono una parte delle disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’UE (D.L. 16 settembre 2024, n. 131).

Tra gli interventi sul versante del lavoro (articoli da 9 a 12) contenuti nel D.L. n. 131/2024 approvato nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre vi sono le modifiche apportate alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a tempo determinato.

In particolare, il decreto in commento interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Per quel che riguarda il settore privato, prima dell’intervento, l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

L’articolo 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.

CCNL Istruzione e Ricerca: resoconto incontro su atto di indirizzo per il rinnovo 2022-2024

Presentata dal Mur la bozza con le novità, i sindacati chiedono maggiori risorse ed annunciano mobilitazioni

La Flc-Cigl ha comunicato quanto discusso nel corso dell’incontro tenutosi presso il ministero dell’università e della ricerca per l’illustrazione della bozza di atto di indirizzo del rinnovo del CCNL 2022-2024 per i settori: Università, Ricerca e Afam. 
In apertura, il rappresentante del Mur ha evidenziato come vadano chiuse alcune sequenze contrattuali riguardanti il CCNL 2019-2021, in particolar modo quelle relative al contratto di ricerca, peraltro, argomento chiesto in ambito europeo. A questo si aggiunge quanto avanzato dalle OO.SS. nell’incontro di fine luglio, vale a dire la creazione di un nuovo comparto di contrattazione dell’università e della ricerca. 
Dopo la digressione iniziale, si è tornati sul focus dell’incontro: il rinnovo 2022-2024, nella cui bozza presentata dal Mur ci sarebbe la conferma dei premi per parte del personale, con il conseguente rafforzamento degli istituti legati alla performance, oltre all’intenzione di potenziare il lavoro agile. 
Per quanto concerne l’ambito universitario, c’è l’accordo per l’avvio di una disciplina univoca, a partire dalla rappresentanza sindacale, per il personale delle aziende ospedaliere universitarie. Su questo punto dovrà essere avviato un confronto con il ministero della salute. Confermata, invece, la previsione di differenziazione tramite i criteri di merito per le progressioni economiche e la necessità di valorizzare i percorsi formativi certificati. 
Per il personale degli enti di ricerca occorre rivedere l’ordinamento professionale; viene confermato, invece, l’impianto che prevede parte del salario accessorio per i tecnici e amministrativi erogato in base alle valutazioni della performance. È necessario valorizzare il personale tecnologico e i ricercatori. 
Per il personale del settore dell’alta formazione artistica e musicale, le priorità stabilite dal ministero riguardano:
– periodo di prova;
– ripartizione del monte ore dei docenti;
– nuove figure di supporto diretto alla didattica. 
Dal canto loro, le Sigle sindacali hanno rimarcato la mancanza di risorse adeguate, in particolar modo per il settore istruzione e ricerca. A questa situazione di penuria di stanziamenti economici, la Flc-Cgil ha parlato di mobilitazioni nel mese di ottobre

CCNL Metalmeccanica Confimi: Fim e Uilm annullano la trattativa

Le OO.SS. cancellano l’incontro previsto per il 27 settembre

Nei giorni scorsi Fim e Uilm, a seguito delle comunicazioni stampa che informavano circa la presentazione per il giorno 19 settembre a Roma di un contratto multi manifatturiero sottoscritto da Confimi Impresa e Confsal, hanno annullato la trattativa nazionale dei metalmeccanici di Confimi ed il relativo incontro del 27 settembre. 
Per le OO.SS. il contratto in questione prevede una serie di interventi volti a peggiorare le condizioni economiche e normative dei lavoratori di diversi settori manifatturieri. Già nei mesi precedenti Fim e Uilm avevano annullato la trattativa, in quanto ritenevano grave il comportamento adottato dalla Confederazione Confimi Industria di sottoscrivere un accordo, con l’obiettivo di ridurre ad uno i contratti del settore manifatturiero e quindi in sostanza di programmare la cancellazione di quello metalmeccanico. Solo a seguito di un impegno sottoscritto dai metalmeccanici di Confimi, che di fatto non riconosceva l’accordo Confsal-Confimi Impresa, la trattativa era ripresa. 

Retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni dei radiologi autonomi



Dal 1° luglio 2024 viene recepita la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo risultata pari al 5,4% (INAIL, circolare 16 settembre 2024, n. 27).


Con la circolare in argomento l’INAIL ha comunicato la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 2024


Innanzitutto, c’è da tener conto che per il 2024 la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, intervenuta tra il 2022 e il 2023, è risultata pari al 5,4%


Dato che, peraltro, le retribuzioni convenzionali derivanti dal rinnovo contrattuale del 2022, rideterminate applicando gli Indici Foi Istat intervenute negli anni 2019-2024, sono risultate superiori alle retribuzioni vigenti dal 1° luglio 2023, con D.M. n.112/2024 ,
su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL, sono state determinate le seguenti retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore della categoria di lavoratori in oggetto con la decorrenza già menzionata dal 1° luglio 2024:


























Eventi Retribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2024
anno 2016 e precedenti euro 29.137,41
anno 2017 euro 29.376,94
anno 2018 euro 29.895,38
anno 2019 euro 29.679,65
anno 2020 euro 29.766,69
anni 2021, 2022 e 2023 euro 30.377,22
anno 2024 euro 30.377,22

Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento


Infine, l’INAIL informa che gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.


La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.


Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.


In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla sede competente dell’INAIL, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.