CCNL Agenzie marittime ed aeree: siglata l’ipotesi di accordo

Vengono introdotti aumenti retributivi, welfare comprensivo di Una Tantum e disposizioni in materia normativa

Il 13 settembre 2024 Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo relativa al CCNL Agenzie marittime ed aree, scaduto il 31 dicembre 2023. All’interno del documento vengono introdotte novità sia dal punto di vista economico che normativo.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, le Parti concordano un aumento retributivo riferito al 4° livello pari a 200,00 euro da erogare in 4 tranches:
– 75,00 euro dal 1° settembre 2024;
45,00 euro dal 1° settembre 2025;
40,00 euro dal 1° gennaio 2026;
40,00 euro dal 1° settembre 2026
Inoltre, viene stabilita l’erogazione del welfare pari a 300,00 euro, complessivi di Una Tantum, da erogarsi in 2 tranches:
150,00 euro dal 1° gennaio 2025;
150,00 euro dal 1° gennaio 2026
L’importo di 60,00 euro annui a titolo di welfare, previsto dal precedente rinnovo contrattuale, viene cristallizzato e l’erogazione viene anticipata al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2025. Per le società che non dispongono di una piattaforma welfare, l’erogazione sarà corrisposta tramite ticket compliments. Inoltre, dal 4° trimestre del 2024 (ottobre-dicembre), l’importo versato alla Cassa mutua aumenta di 5,00 euro mensili. 
Per quanto concerne l’aspetto normativo, le Parti si impegnano, entro il 30 settembre 2024, ad istituire una Commissione bilaterale nazionale paritetica per occuparsi della classificazione del personale, inserendo nuove figure professionali e contratto a tempo determinato, con l’individuazione delle causali che consentono la proroga del contratto fino a 24 mesi. La fine dei lavori della commissione è prevista per il 20 dicembre 2024.
Per i permessi riguardanti la formazione professionale, vengono stabilite ulteriori 20 ore nel corso dell’anno per partecipare ai corsi erogati dall’Ente bilaterale nazionale. I lavoratori dipendenti da aziende non iscritte all’Ente possono utilizzare il monte ore indicato per frequentare corsi di formazione in materie attinenti il proprio ambito professionale. Il costo della formazione è a carico del datore di lavoro fino ad un importo massimo di 500,00 euro. 
Introdotte anche novità per i lavoratori tossicodipendenti, disabili, alcolisti, malati di Aids, affetti da virus HIV e donne vittime di violenza di genere. Introdotti anche una serie di provvedimenti disciplinari e la normativa relativa allo smart working. Viene precisato, inoltre, che l’ipotesi sarà oggetto di consultazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.  

CCNL Riscossione Tributi: stabilito il welfare per il 2024



Definito il valore ponderale del welfare sulla base della fascia di età 


Il 2 ottobre è stato siglato tra Agenzia delle Entrate e le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il Verbale di Accordo che stabilisce gli importi a titolo di “contributo welfare“, definiti utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. “simulatore welfare”) già utilizzanti fino al 2023.
Il contributo verrà erogato a tutti i lavoratori interessati che abbiano presentato le istanze relative al 2024 sulla base del requisito, status di figlio “a carico” fino al 25° anno di età, esistente all’atto dell’erogazione.
Di seguito i valori ponderali in funzione della fascia d’età.




















Fascia di età Valori ponderali
Da 0 a 5 anni  2.8
Da 6 a 10 anni 1.3
Da 11 a 13 anni 2.0
Da 14 a 18 anni 3.0
Da 19 a 25 anni 5.0

Le Parti hanno, inoltre, preso atto che il montante di premio è stato decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle spettanti nel 2024, ai dipendenti che abbiano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative al 2023.

Parità di genere: rettifica esonero entro il 15 ottobre

Il termine riguarda i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 (INPS, comunicato stampa, 2 ottobre 2024).

L’INPS rammenta che i datori di lavoro, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti, previa rinuncia alla domanda già presentata, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno elaborate secondo le indicazioni contenute nella circolare INPS 137/2022.

L’Istituto segnala anche che nel caso in cui il datore di lavoro non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine del 15 ottobre prossimo, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo
determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata. L’importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

I datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.

Infine, l’INPS ricorda che, per accedere all’esonero, le aziende devono presentare domanda all’INPS attraverso lo specifico
modulo telematico denominato “PAR_GEN“. 

Ebiart: contributo centri ricreativi estivi richiedibile fino al 31 dicembre 2024

Il contributo spetterà ad un solo genitore per nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido, che abbia un’età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti

L’Ebiart, Ente Bilaterale Artigiano, ha messo a disposizione per i titolari di impresa (e assimilati) e lavoratori dipendenti di aziende aderenti all’Ente, con anzianità contributiva all’atto della presentazione della domanda non inferiore a 12 mesi, un contributo per il sostegno dei costi sostenuti per la frequenza dei propri figli ai centri estivi promossi da enti pubblici o privati (Comune, Enti ecclesiastici, Associazioni, Società sportive, etc.). 
Il contributo spetterà ad un solo genitore per nucleo familiare per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido che, durante il periodo di frequenza, abbia un’età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti. Verrà riconosciuto per i soli mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, presso strutture con frequenza non inferiore a 2 settimane (10 giorni), per l’intera giornata o parte di essa, sino ad un massimo di 2 mesi (anche non consecutivi). Il contributo è pari a:
50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 400,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali);
75% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali), qualora il minore sia in possesso della certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/92);
– “una tantum” di 800,00 euro lordi (assoggettati a ritenute fiscali), nel caso in cui il minore con il riconoscimento della disabilità non frequenti, nei mesi compresi tra giugno ed agosto 2024, alcun centro estivo (o strutture assimilabili).
L’ammissibilità a beneficiare del contributo è subordinata alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare che non deve essere superiore a 30.000,00 euro all’anno. La domanda potrà essere presentata dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, con l’apposito modulo online disponibile sul sito dell’Ente. Alla domanda deve essere necessariamente allegata la seguente documentazione:
– copia ricevuta/e di spesa che ne dimostri la durata e il soggetto frequentante;
– autocertificazione dello Stato di famiglia e carico fiscale;
– in caso di figli adottivi o in affido copia del documento attestante l’adozione o l’affido;
– copia ultima busta paga ricevuta (per i soli lavoratori dipendenti);
– copia modello ISEE in corso di validità;
– per i minori in stato di handicap e disabilità non frequenti sarà necessario allegare anche copia della certificazione di handicap grave in corso di validità rilasciato dall’INPS, ai sensi della L. 104/92;
– per i minori con disabilità non frequenti sarà necessario allegare anche l’autocertificazione sottoscritta da un genitore attestante la non frequenza del proprio figlio a centri estivi. 
Per i soli lavoratori dipendenti, il contributo sarà erogato dall’Ente attraverso l’impresa e la stessa erogherà quanto di spettanza della lavoratrice/lavoratore con la prima busta paga utile, assoggettando l’importo alle ritenute fiscali di legge. 

Flussi migratori e lavoro: le nuove disposizioni urgenti

Il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce tra l’altro novità normative in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri e di tutela e assistenza alle vittime di caporalato (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2024, n. 98).

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

In particolare, il provvedimento integra nella sua prima parte la disciplina dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita recentemente con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025.

Le novità nelle procedure d’ingresso

Il Governo ha deciso di intervenire con urgenza con l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure. Tra gli interventi maggiormente significativi vi sono:

– precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l’esclusione delle domande non procedibili;
– interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri dell’interno e del lavoro, dell’INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e AGID, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro; 
– ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell’anno di ulteriori “click day” per settori specifici;
– obbligo di conferma dell’interesse all’assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
– obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l’immigrazione
– inibizione al sistema per i successivi 3 anni dei datori di lavoro che, per causa a loro imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l‘ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
– limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività
– possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
– possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
– introduzione di un canale di ingresso sperimentale per il 2025 per l’assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell’esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
– eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande relative a lavoratori di stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
– potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei Ministeri dell’interno e degli esteri.

I provvedimenti sul caporalato

Il Capo II del decreto-legge riconosce il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell’immigrazione, alle quali è esteso l’ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale. 

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.

L’ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell’ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo

Le misure di protezione previste dal D.L. n. 83/2002 a tutela dell’incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Viene esteso il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all’emersione del suddetto reato e all’individuazione dei responsabili.