CCNL Commercio Confcommercio: da novembre nuovi profili per l’apprendistato professionalizzante

Con la sottoscrizione dell’accordo integrativo, dal 1° novembre è possibile sottoscrivere il contratto di apprendistato per le nuove figure professionali

Il 31 ottobre 2024, Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un accordo integrativo al CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 relativo ai profili formativi e alle nuove figure professionali per l’apprendistato. All’interno del suddetto contratto sono state individuati nuovi profili professionali, inseriti nella classificazione del personale.
Dopo una serie di accordi, nella fattispecie quelli del 28 marzo 2024, del 27 giugno 2024 e del 1° ottobre 2024, con i quali veniva indicato lo slittamento delle date di entrata in vigore dei profili e della relativa attuazione del contratto di apprendistato per le nuove mansioni inserite; con l’accordo del 31 ottobre si è stabilito che dal 1° novembre 2024, ai fini delle assunzioni con contratto di apprendistato, si applicano le nuove figure di cui agli artt. 113, 115 e 115.1 e i relativi profili professionali. 
Per quel che concerne la figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’art. 53 del CCNL vigente, le Parti sono d’accordo che il livello di inquadramento professionale e il relativo trattamento economico sarà al 2° livello per tutta la durata dei 36 mesi. 

CCNL Poste: modifiche al piano sanitario 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, nuove prestazioni e modifiche agli importi dei pacchetti riservati ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane

Con il CCNL siglato dalle Parti sociali il 23 luglio 2024, sono state apportate delle modifiche al Piano sanitario destinato a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed i neoassunti dopo il completamento del periodo di prova. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025:
– l’importo pro capite, a carico dell’Azienda, del pacchetto “Base” passa da 12,50 euro pro capite mensili a 17,60 euro pro capite mensili. Tale pacchetto coprirà anche ulteriori prestazioni come il ricovero in Istituto di cura per i Grandi Interventi Chirurgici; l’indennità sostitutiva giornaliera per i Grandi Interventi Chirurgici; la Diagnostica di Alta Specializzazione, il cui massimale annuo per assistito passerà da 1.750,00 euro a 2.000,00 euro; le visite specialistiche ed accertamenti ambulatoriali, il cui massimale annuo per assistito passerà da 600,00 euro a 800,00 euro; Mamma e Bambino; le prestazione di Prevenzione Cardiovascolare ed Oncologica (solo rete convenzionata); il Capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia di 4.000,00 euro Una tantum; il rimborso Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e di pronto soccorso; le prestazioni odontoiatriche (solo rete convenzionata).
– Il pacchetto “Plus”, che estende le garanzie del “Base” attraverso il versamento di una quota aggiuntiva (a carico del dipendente) che rimane pari a 10,25 euro mensili pro capite, aggiungerà anche le seguenti coperture: rendita mensile pagata per tutta la vita in caso di non autosufficienza di 12.000 euro per anno e per assistito; Capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia (Criticall Illness) 10.000 euro una tantum aggiuntivi rispetto ai 4.000 euro del pacchetto “Base”; Capitale fisso pagato nel caso di decesso da malattia o infortunio pari a 30.000 euro una tantum; estensione delle prestazioni odontoiatriche del Pacchetto “Base” (rimborso per spese dentarie da infortuni e chirurgia odontoiatrica, solo in rete). 
A seguito delle novità introdotte dal CCNL 23 luglio 2024, è possibile modificare in qualunque momento la tipologia di Pacchetto sanitario per se prescelto in precedenza e attivare o disattivare la relativa estensione al proprio nucleo familiare, accedendo all’Area Riservata. Qualora la scelta sia effettuata entro il 15 dicembre 2024, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025 mentre per le richieste presentate successivamente a tale data ma entro il 15 gennaio 2025, la decorrenza sarà dal 1° febbraio 2025.

Sicurezza sul lavoro: precisazioni sulla formazione dei preposti

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato un interpello sulla periodicità dell’aggiornamento in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 24 ottobre 2024, n. 6).

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha espresso il suo parere in materia di formazione dei preposti. In particolare, all’organismo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiesto dal Consiglio nazionale degli ingegneri se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (Tesi A), oppure (Tesi B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

Al riguardo, la Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della normativa (articolo 37, D.Lgs. n. 81/2008 e specificatamente il comma 7) le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, la Commissione nel testo della risposta a interpello in commento rammenta la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)  n. 1/2022, avente ad oggetto “art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” dove si prevede che: “La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n.146/2021” e, inoltre, che “(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994”.

CIRL Editoria Grafica Artigianato Marche: siglato il rinnovo



Previsto un nuovo accordo per i dipendenti della regione Marche delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell’Area Comunicazione


E’ stato sottoscritto lo scorso 30 ottobre il rinnovo tra Confartigianato Comunicazione – Marche, Cna Comunicazione e Terziario avanzato – Marche, Casartigiani – Marche, Claai – Marche e Slc-Cgil Marche, Fistel – Cistel Marche, Uilcom – Uil Marche applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole medie imprese dei settori dell’area comunicazione, che decorre dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2028.
Per quanto riguarda la flessibilità dell’orario di lavoro è prevista la costituzione della Banca ore collettiva.
Si riconosce l’Elemento Economico Regionale pari a 10,53 euro al mese al livello 4, come da tabella allegata.


Grafici – Comunicazione Artigianato






































Livello  EER ERP
1A 14,59 70,23
1B  12,72 59,21
2 11,93 55,78
3 11,19 47,52
4 10,53 41,31
5B 9,50 34,34
5 9,08 30,81
6 8,55 27,55

Grafici – Comunicazione PMI






































Livello  EER ERP
1A 14,70 70,23
1B  12,81 59,21
2 12,02 55,78
3 11,27 47,52
4 10,53 41,31
5B 9,56 34,34
5 9,14 30,81
6 8,61 27,55

A partire dall’anno 2025, è prevista una quota a titolo di welfare pari a 120,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione nelle mensilità di luglio di ogni anno e per l’anno in corso con la mensilità di novembre.
Le Parti concordano, inoltre, la costituzione di un Fondo Regionale Bilaterale prevedendo una contribuzione di 1,00 euro. Nel caso di mancata costituzione entro il 31 dicembre 2024 viene previsto l’aumento di 1,00 euro dell’EER.


 

CIPL Agricoltura Operai Ravenna: rotta la trattativa per il rinnovo del contratto

E’ scontro tra OO.SS. e Parte datoriale sugli aumenti economici 

Dopo circa un anno di negoziato si sono interrotte tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confagricoltura, Cia e Coldiretti le trattative per il rinnovo del contratto degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Ravenna. 
Come affermano i segretari delle OO.SS. della provincia di Ravenna, la rottura del tavolo negoziale è avvenuta a seguito di risposte assolutamente insufficienti dalla parte datoriale, sul tema salariale. Per i Sindacati nei vari incontri con la Parte datoriale non sono state presentate proposte sia normative che salariali in linea con l’attuale modello contrattuale.
Per il rinnovo del contratto i Sindacati hanno ribadito la centralità dell’aumento economico, evidenziando che la richiesta d’aumento del 7%, contenuta nella piattaforma sindacale, in aggiunta al 3,5% da accordo unitario stabilito a livello nazionale, ha l’obiettivo di salvaguardare la crescita dei salari, recuperando, anche solo in parte, la perdita del potere di acquisto delle retribuzioni fortemente eroso dall’infiammata inflativa degli ultimi anni. Pertanto, la risposta datoriale, ferma al 5,5%, risulta inferiore a quanto stabilito dalle regole contrattuali. 
In conclusione i segretari di Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil provinciali hanno ribadito che le lavoratrici ed i lavoratori del settore agricolo che sono stati sempre disponibili ad aiutare a ripristinare le aziende colpite dai danni delle alluvioni hanno diritto, come successo nei rinnovi contrattuali degli altri settori dell’agroalimentare, di vedere riconosciuta la loro dignità.
Per quanto sopra, con l’auspicio di riprendere un confronto, la delegazione trattante di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ha deciso di intraprendere una mobilitazione di settore.