Ok dell’Europa agli incentivi per gli agricoltori colpiti dalle alluvioni 2023

La Commissione europea ha autorizzato la concessione del beneficio con decisione C (2024) 8990 “final” del 13 dicembre 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 dicembre 2024).

Semaforo verde dalla Commissione europea alla la concessione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria nell’ambito del “Temporary Crisis Framework”. A seguito della notifica effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità responsabile dell’attuazione della misura, prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 63/2024, la Commissione ha autorizzato il beneficio con la decisione C (2024) 8990 “final” del 13 dicembre 2024.

In particolare, al fine di fornire un efficace sostegno al lavoro in agricoltura nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, la misura riconosce per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero contributivo pari al 68% dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro del settore dell’agricoltura primaria per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno, sia parziale, operante nelle zone agricole di cui all’ allegato 1 al D.L. n. 61/2023. Si tratta appunto dei comuni dell’Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali.

Peraltro, l’Inps già con il messaggio n. 4156/2024 ha comunicato che il termine del pagamento della contribuzione ridotta potrà essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.

 

CIPL Agricoltura Operai Palermo: siglato il rinnovo

A decorrere dal 1° novembre previsto un incremento del 6,20%

Lo scorso 11 novembre è stato sottoscritto dall’Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti , la Confederazione Italiana Agricoltori e la Fai-Cisl, Flai-Cgil e la Uila-Uil il contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
A livello retributivo è previsto un incremento del 6,2% calcolato sulla paga base nazionale. Per quanto riguarda il welfare, invece, viene specificato che il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale è tenuto a corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti.
In merito alla classificazione del personale viene integrato quanto stabilito a livello nazionale con nuovi profili a decorrere dall’entrata in vigore del CIPL.

CCNL Consorzi di Bonifica: presentata la piattaforma economica

La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% e la revisione del sistema classificatorio

La Flai-Cgil ha reso nota, con nota stampa del 16 dicembre 2024, la presentazione, insieme a Fai e Filbi, della piattaforma economica alla controparte datoriale aprendo, di fatto, le trattative per il rinnovo 2025-2026 degli aspetti economici del CCNL Consorzi di bonifica, in continuità di vigenza contrattuale con il contratto precedente, sottoscritto il 23 maggio 2023. La piattaforma prevede un aumento salariale del 6,5% per il biennio. Inoltre, è stata espressa la volontà di ottenere il giusto riconoscimento delle competenze e dell’impegno da parte dei dipendenti, con attenzione agli operai e ai lavoratori avventizi. A tal proposito è stata presentata una proposta di revisione del sistema classificatorio. 

Congedo di paternità obbligatorio: chiarimenti su prescrizione e decadenza

Fornite indicazioni sull’istituto di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (INPS, messaggio 17 dicembre 2024, n. 4301).

L’INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità). 

In particolare, per quel che riguarda la prescrizione, l’Istituto evidenzia che in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma della Legge  n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2 del Testo unico sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2 del medesimo Testo unico.

Invece, con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma del D.P.R. n. 639/1970. Tutto ciò in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.

Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

Fondo Fasa: al via la campagna di adesione familiari per l’anno 2025

Fino al 14 febbraio sarà possibile iscrivere i familiari fiscalmente e non fiscalmente a carico

Il Fondo Fasa, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’Industria alimentare, ha informato gli iscritti che è attiva la campagna di adesione per l’iscrizione dei familiari. Detta iscrizione garantisce una copertura sanitaria dedicata, diversa rispetto a quella del lavoratore iscritto al Fondo, sulla base di quanto previsto dal Nomenclatore familiari dei dipendenti e potrà avvenire all’interno di un arco temporale definito “Campagna di Adesione Familiari”.
Possono beneficiare dell’iscrizione:
– il coniuge, anche se residente presso un indirizzo diverso rispetto all’iscritto e non fiscalmente a suo carico;
– il convivente more uxorio, purché residente allo stesso indirizzo dell’iscritto, anche se non fiscalmente a suo carico;
– i figli, fiscalmente a carico dell’iscritto per almeno il 50%, anche se residenti altrove.
Il Fondo precisa che i soggetti diversi da quelli sopra indicati (es. figli non fiscalmente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii etc.), non possono essere inclusi nella copertura, seppur conviventi con l’iscritto. Qualora ci siano due coniugi o conviventi more uxorio, entrambi dipendenti di Aziende iscritte al Fondo, questi saranno inseriti entrambi come iscritti e non potranno essere in alcun modo inseriti come beneficiari l’uno dell’altro. I figli fiscalmente a carico invece, potranno risultare beneficiari di entrambe le coperture dei genitori, previo pagamento da parte di entrambi.
La campagna di iscrizione terminerà il 14 febbraio 2025.