CCNL Rai: stabilito il Premio di Risultato per il 2024

Definite le modalità di erogazione del Premio di Risultato relativamente all’esercizio 2024 per i dipendenti della Rai

E’ stato sottoscritto il 27 novembre da Rai-Radiotelevisione italiana e dalle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal il verbale di accordo che disciplina l’erogazione del Premio di Risultato relativo all’esercizio 2024 per tutti i quadri, impiegati ed operai dipendenti della Rai.
Innanzitutto, viene definito il valore teorico complessivo del Premio di Risultato pari a 1.579,27 euro lordi riferiti al 4° livello, fermo restando che presupposto per l’erogazione è il raggiungimento nel bilancio di un valore positivo.
La misura individuale del premio è determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:
– assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese di 3 giomi: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio è comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell’anno solare hanno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le ex festività soppresse, la maternità, l’allattamento, il congedo per malattia del bambino, i permessi per portatori di handicap, per donazione di sangue e midollo osseo, l’infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità di almeno il 51%, i periodi di licenza per lutto e per matrimonio, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di legge per I’ adempimento di funzioni presso i seggi elettorali, i permessi esame.
Viene erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell’esercizio di riferimento la misura individuale per i singoli lavoratori viene determinata riproporzionando la somma massima (1.579,27 euro lordi al 4°livello) per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Viene specificato anche che i lavoratori con trattamento fiscale agevolato possono richiedere la conversione delle somme nella misura del 50% o del 100% dell’importo in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”. 
Viene inoltre confermata la cifra a titolo di welfare pari a 250,00 euro a titolo welfare, utilizzabile sulla piattaforma informatica.

Agricoltori autonomi: implementato il Cassetto Previdenziale del Contribuente

La posizione contributiva relativa agli agricoli autonomi è stata resa disponibile nel Cassetto Previdenziale del Contribuente (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4255).

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rientra anche la realizzazione del “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” che prevede la reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’INPS, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, estendendo agli stessi l’utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente, destinato ad accogliere gradualmente tutte le tipologie di posizioni contributive afferenti alle diverse gestioni.

 

Dopo una prima fase in cui è avvenuta la migrazione delle funzioni e delle informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noto che anche per la posizione agricola autonoma è stata realizzata la medesima integrazione, per cui le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente.

 

In particolare, selezionando la posizione contributiva agricola autonoma di interesse, è possibile accedere in un unico ambiente, ai dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva di informazioni inerenti a una determinata posizione aziendale di Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (CD/IAP) quali: dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.

 

Nella sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, è possibile trasmettere le istanze relative alle richieste di rimborso, compensazioni contributive, rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensione in precedenza disponibili nella sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, così come le istanze che erano presenti nella sezione “Comunicazione Bidirezionale” come, ad esempio, la domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del D.L. n. 48/2023).

 

Sempre nella medesima sezione “Telematizzazione”, oltre a inserire nuove istanze, si può entrare nello storico delle domande già presentate in precedenza.

 

L’INPS ricorda poi che, per l’area agricola, sono abilitati alla funzione i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e i loro intermediari, purché provvisti di delega.

CCNL Credito: prorogato il Protocollo d’intesa a favore delle donne vittime di violenza

Prorogato per un ulteriore biennio il Protocollo d’Intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza 

Il 23 novembre 2023, successivamente al rinnovo del CCNL, Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto la proroga per un ulteriore biennio del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2019 e rinnovato il 25 novembre 2021, volto a favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l’accordo prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti possano concedere  alle donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni e interessi di mora per il periodo di sospensione e durante tale periodo il beneficiario può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione e comporta corrispondente l’allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Ai fini di tale richiesta, il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
– domanda di accesso, tramite l’apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
– certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.

Riconoscimento della pensione anticipata e dell’APE sociale: i chiarimenti 

Arrivano le indicazioni sul riconoscimento dell’accesso ai due istituti da parte dei lavoratori precoci e dei disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4192).

Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha fornito indicazioni sulla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale (articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020) e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, Legge n. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Inoltre, per i precoci in stato di disoccupazione, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), Legge n. 232/2016.

In particolare, l’INPS sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme, rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Inoltre, l’articolo 1, commi 179 e 199 della Legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Pertanto, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.

Infine, l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.

Piattaforma OMNIA IS: rilascio nuovi report

Nell’ambito dei progetti volti alla creazione della “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali” (OMNIA IS), l’INPS comunica il rilascio di report nella sezione del sito istituzionale dedicata agli Open Data (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4181).

Il progetto “Piattaforma Unica Cig (Omnia IS) – Servizi Integrati per il Monitoraggio – Step 2 – Cruscotto di Monitoraggio OMNIA IS” è stato implementato con il rilascio di report nella sezione degli Open Data.

 

All’interno di tale sezione sono stati inseriti i dati gestiti dall’Istituto relativamente ai trattamenti di integrazione salariale, categorizzati per prestazione e periodo, liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati.

 

I report sono rintracciabili seguendo il percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando le variabili disponibili per filtrare i vari report che sono distinte per argomento, fonte e periodo.

 

In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

 

I report pubblicati, a disposizione dell’utenza sono di 2 tipologie:

 

–       Storico – contenente lo storico dei dati a partire dall’anno 2020;

–       Annuale – contenente i dati dell’ultimo anno di riferimento.

 

Nello Storico si trovano i prospetti relativi al numero di domande, di lavoratori e di mensilità per regione e tipo di intervento relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.

 

Nella seconda tipologia di report rientrano i seguenti prospetti:

 

– Report Annuale. Numero Domande per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Lavoratori per regione e tipo di intervento. Anno 2022;
  
– Report Annuale. Numero Mensilità per regione e tipo di intervento. Anno 2022.

 

Ciascuno dei suddetti report contiene un dataset in merito al numero di domande autorizzate, al numero di lavoratori pagati (pagamento diretto) e al numero di mensilità pagate (pagamento diretto).

 

Le informazioni mostrate sono classificate in base all’anno, al mese, alla regione e alla tipologia di intervento di integrazione salariale.