Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura: arrivano le prime indicazioni

Illustrate le caratteristiche del nuovo istituto sperimentale del LOAgri, in riferimento alla natura. alla tipologia delle prestazioni e agli adempimenti connessi (INPS, circolare 12 dicembre 2023, n. 102).

Con la circolare in commento, l’INPS ha provveduto a illustrare le caratteristiche del LOAgri, il “Lavoro occasionale in agricoltura”, introdotto dalla Legge n. 197/2022. La Legge di bilancio 2023 ha infatti introdotto novità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in materia di prestazioni occasionali nel settore agricolo (articolo 1, commi 342 e seguenti) che hanno comportato il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale (CPO) e appunto l’introduzione del nuovo istituto del LOAgri. 

In particolare, il comma 344 della Legge n. 197/2022 le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.

Tuttavia, il rinvio, in via analogica, alla disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato non comporta l’applicazione integrale degli istituti e delle misure proprie del rapporto di lavoro dipendente. A titolo meramente esemplificativo, per tali prestazioni non possono trovare applicazione le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore. 

Chi può instaurare un rapporto di lavoro agricolo occasionale

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS. 

C’è poi una preclusione assoluta (comma 347 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023) all’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato per i datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Conseguentemente, alle agenzie di somministrazione, alle quali non si applicano i citati contratti, oltre che per le peculiari caratteristiche del LOAgri, è vietata l’assunzione di OTDO da somministrare a imprese utilizzatrici.

L’INPS evidenzia, tra l’altro, che nella disciplina del LOAgri non è presente il divieto di ricorrere al lavoro occasionale (tuttora vigente nell’ambito della normativa generale sul CPO) per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (fino al 31 dicembre 2022, erano 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato (comma 14, lettera a), dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017).

 Obblighi a carico del datore di lavoro

La circolare in questione descrive anche gli obblighi a carico dei datori di lavoro tra i quali, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, ci sono: 

– la verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva (comma 345 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023);

– l’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del D.L. n. 510/1996.

Vengono poi illustrati anche gli obblighi dichiarativi e contributivi con i relativi calcoli, le tutele assistenziali e previdenziali per il prestatore di lavoro occasionale, l’apparato sanzionatorio e il caso del cumulo delle pensioni con i compensi per prestazioni agricole.

CCNL Dirigenti – Enti Locali: sottoscritta l’ipotesi

Previsti aumenti retributivi e maggiori tutele ai lavoratori

Lo scorso 11 dicembre è stata sottoscritta dall’Aran, dalla Fp-Cgil, dalla Cisl-Fp e dalla Uil-Fpl l’ipotesi di accordo per tutti i dirigenti del Comparto delle Funzioni Locali per il periodo dal 1° gennaio 2019  al 31 dicembre 2021.
Dal punto di vista economico spettano i seguenti incrementi:
– ai dirigenti F.L.: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro, invece per quanto riguarda l’incremento sulle posizioni organizzative e di risultato previsto un aumento pari a 174,00 euro;
– ai dirigenti P.T.A.: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro e 108,00 euro per l’incremento della posizione organizzativa;
– ai segretari: previsto un incremento sui minimi di 135,00 euro e 104,00 euro di posizione organizzativa e di risultato.
Previsto un importante passo avanti sulle relazioni sindacali con l’istituzione di un Organismo paritetico per l’innovazione presso le amministrazioni con almeno 6 unità di personale destinatario del contratto, maggiori tutele sul periodo di prova, sul lavoro agile, sulla formazione, sulle donne vittime di violenza e sulla malattia in caso di gravi patologie.
Introdotta, inoltre, una nuova regolamentazione, ampliando le misure di welfare integrativo in favore del personale e migliorata la ripartizione delle risorse economiche come l’adeguamento dei Fondi per le retribuzioni di posizione e di risultato, l’indennità di reggenza e di supplenza ovvero retribuzione aggiuntiva in caso di convenzioni di segreteria e incarichi ad interim.

CCNL Consorzi Agrari: rinnovata la disciplina contrattuale

Aumenti retributivi, aumento indennità di cassa e di funzione, potenziamento del welfare, Tfr anticipato, sicurezza sul lavoro e smart working tra le novità

Sottoscritto il giorno 12 dicembre 2023 tra Fai, Flai, Uila e Assocap, il rinnovo del CCNL Consorzi Agrari, applicato al personale dipendente di consorzi agrari ed ai lavoratori delle società di capitali partecipate dei consorzi agrari, con decorrenza 2024-2027.
Quanto disposto dalla disciplina contrattuale è volto a tutelare prima di tutto le retribuzioni dei lavoratori, andando poi a rafforzare i diritti e le tutele poste in essere.
Partendo dalla parte economica, è previsto un aumento di 190,00 euro al livello 3, corrisposto in quattro tranche: la prima con decorrenza da gennaio 2024 pari a 50,00, la seconda di 50,00 euro da gennaio 2025, la terza pari a 45,00 euro da gennaio 2026 ed infine la quarta di 45,00 euro dal 1° gennaio 2027.
Altresì, è stato determinato l’incremento nella misura del 10% dell’indennità di cassa e di ognuna delle tre fasce concernenti l’indennità di funzione.
Per quanto riguarda il welfare, si assiste ad un suo potenziamento di 4 ore di permesso retribuito per i lavoratori, al fine di poter assistere i propri genitori anziani e i familiari affetti da gravi patologie, nonché 4 ore di permesso retribuito per la malattia di un figlio fino a tre anni di età.
In merito alla riduzione dell’orario lavorativo, il lavoratore può fruire di 8 ore di permesso per frequentare corsi di formazione su materie attinenti alle proprie mansioni.
In tema di salute e sicurezza, si è concordato di organizzare la giornata per la sicurezza del lavoro, ed inoltre, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) possono ricevere tutte le informazioni necessarie sull’esito di ispezioni realizzate nei consorzi e, rispetto all’aggiornamento del Dvr, possono offrire la collaborazione con riferimento all’utilizzo di nuove tecnologie produttive.
In aggiunta, viene garantita una polizza assicurativa per la responsabilità civile al personale con funzione di preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per quanto riguarda l’anticipazione del Tfr, questa può esser effettuata anche in caso di calamità per la prima casa ed estinzione o riduzione del mutuo per la prima casa.
Da ultimo, è stato realizzato un accordo quadro per contrastare le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, ed altresì un accordo per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Fondo Sanimoda: aumenti contributivi 2024

 

Dal 1° gennaio 2024 il contributo a carico delle aziende è di 51,00 euro trimestrali  

Con i rinnovi dei CCNL Cuoio e Pelli, Penne, Spazzole e Pennelli e Occhiali Industria sono state introdotte delle novità riguardanti i contributi per il Fondo Sanimoda. Infatti, da gennaio 2024, le aziende devono effettuare un versamento di 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente (45,00 euro sono per il Piano Sanitario Premium, a cui si aggiungono 6,00 euro della polizza Long Term Care).
Inoltre, è previsto un aumento di 9,00 euro rispetto al trimestre precedente. Così facendo, le lavoratrici ed i lavoratori sono in copertura con il Piano Sanitario Premium invece che con il Piano Sanitario Plus.
Per le aziende che applicano il CCNL Occhiali Industria è previsto il passaggio dal Piano Sanitario Plus al Piano Sanitario Premium e il pagamento del contributo per la copertura Long Term Care, dedicato alla non autosufficienza. Per quel che riguarda il contributo, come detto in precedenza, da gennaio 2024, la contribuzione passa a 51,00 euro trimestrali per ogni dipendente avente diritto. Con il secondo contributo la copertura effettiva sulla non autosufficienza è attiva con il secondo contributo, con una copertura attiva attiva dal 1° aprile 2024. 

Eventi alluvionali del 1° maggio: le istruzioni per la proroga dei versamenti al 11 dicembre 2023

Arrivano le indicazioni per l’applicazione delle disposizione del D.L. n. 132/2023 (INAIL, nota 7 dicembre 2023, n. 12460).

L’INAIL ha comunicato la proroga della ripresa dei versamenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1°maggio 2023.  Facendo seguito alla circolare n. 33/2023 e alla nota n. 8216/2023, l’Istituto segnala che grazie all’articolo 3, comma 2 quater della Legge n. 170/2023 di conversione del D.L. n. 132/2023, la ripresa dei versamenti, da effettuare in un’unica soluzione senza l’aggiunta di sanzioni e interessi, dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno nei territori dell’Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, è stata prorogata dal 20 novembre all’11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma (articolo 18, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).

L’INAIL rammenta che  secondo la norma agevolativa, possono beneficiare della sospensione tutti coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al D.L. n. 61/2023,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023 e che hanno provveduto a effettuare l’apposita comunicazione come previsto al paragrafo C. Versamenti sospesi della circolare n. 33/2023.

La proroga si applica a tutti i titoli in scadenza nel periodo di sospensione ovvero ai titoli in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 e alle rate del piano di ammortamento della rateazione concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11 del D.L. n. 338/1989 ricadenti nello stesso periodo già oggetto di sospensione.