CCNL Poste – Servizi in appalto: siglata l’ipotesi di accordo



Previsti aumenti retributivi, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum e l’estensione del congedo matrimoniale alle unioni civili, lo scioglimento della riserva entro il 20 gennaio


Il 21 dicembre è stata sottoscritta da Assoposte e Slc-Cgil, Slp-Cisl e Uil-Poste l’ipotesi di accordo del CCNL applicabile ai lavoratori  delle imprese esercenti servizi postali in appalto.
Dal punto di vista economico, sono previsti i seguenti aumenti.


















































Livello  Aumento gennaio 2024  Aumento gennaio 2025  Aumento dicembre 2025 Totale
40,82 euro 40,82 euro 42,18 euro 123,82 euro
34,18 euro 34,18 euro 35,32 euro 103,68 euro
3°Super  31,23 euro 31,23 euro 32,27 euro 94,73 euro
30,00 euro 30,00 euro 31,00 euro 91,00 euro
4°Super  28,52 euro 28,52 euro 29,48 euro 86,52 euro
27,05 euro 27,05 euro 27,95 euro 82,05 euro
24,59 euro 24,59 euro 25,41euro 74,59 euro

Inoltre, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene erogato un importo “Una Tantum“, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, riproporzionato per i lavoratori part-time. 


















































Livello  Marzo 2024  Marzo 2025 Settembre 2025  Totale
149,67 euro  149,67 euro  149,67 euro  449,01 euro
125,33 euro 125,33 euro 125,33 euro 375,99 euro
3°Super  144,51 euro   144,51 euro  144,51 euro  343,53 euro
110,00 euro 110,00 euro 110,00 euro 330,00 euro
4°Super  104,59 euro 104,59 euro 104,59 euro 313,77 euro
99,18 euro 99,18 euro 99,18 euro 297,54 euro
90,16 euro 90,16 euro 90,16 euro 270,48 euro 

Infine, a partire dal mese di marzo 2024 I’indennità di mensa è elevata a 6,50 euro per ogni giornata di effettiva prestazione.
Dal punto di vista normativo, vengono apportate delle modifiche a livello di di Classificazione del Personale per quanto riguarda la categoria degli autisti e viene introdotta la possibilità di apporre nei contratti a tempo determinato un termine maggiore di 12 mesi e sino a 24 mesi in caso di necessità di personale per ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità, per esigenze di professionalità e specializzazioni, in caso di incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali.
Per quanto riguarda il periodo di prova viene introdotta la possibilità di una proroga in misura corrispondente alla durata dell’assenza in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori.
Infine, al fine di assicurare l’effettiva tutela dei diritti tra persone dello stesso sesso, viene concesso anche in caso di unione civile il congedo matrimoniale di quindici giorni lavorativi retribuiti.
I sindacati scioglieranno la riserva entro il 20 gennaio 2024.

Settore agricolo: gli adempimenti contributivi per le assunzioni di lavoro occasionale a tempo determinato

Entro il 28 febbraio 2024 i datori di lavoro devono inviare i flussi Uniemens-PosAgri per le giornate di lavoro prestate dai lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (INPS, messaggio 22 dicembre 2023, n. 4652).

L’INPS fornisce le istruzioni relative agli adempimenti informativi e contributivi a cui sono tenuti i datori di lavoro agricolo per l’assunzione di lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato (cosiddetti lavoratori OTDO).

 

Si ricorda, innanzitutto, che possono stipulare contratti di lavoro occasionale agricolo (LOAgri) i datori di lavoro agricolo iscritti alla gestione contributiva agricola e quindi, già in possesso del codice CIDA mentre, i soggetti datoriali non ancora iscritti – compresi i lavoratori agricoli autonomi che decidano di avvalersi di tale tipologia contrattuale – dovranno presentare una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 375/1993.

 

I datori di lavoro dovranno dichiarare i dati retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTDO mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile, da presentare entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale.

 

Per ciò che riguarda le giornate prestate dai lavoratori occasionali nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, che sarà tariffato senza aggravio di sanzioni se trasmesso entro il 28 febbraio 2024.

 

Sempre entro la medesima data dovranno essere denunciate le giornate di lavoro prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023 mediante l’invio di un flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale”. Tuttavia, l’Istituto precisa che, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso che dovrà essere comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza. 

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, elenca poi i codici “tipo contratto” di nuova istituzione che dovranno essere indicati nel flusso e che sono i seguenti:

 

“122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”;
 

“123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
 

– “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
 

“125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
 

– “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
 

“127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.
 

Nel flusso di denuncia potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.

All’interno del medesimo flusso si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività lavorativa.

 

I datori di lavoro agricolo che hanno assunto OTDO potranno effettuare il pagamento della contribuzione dovuta per i medesimi lavoratori, unitamente a quella dovuta per i lavoratori OTD, alle scadenze ordinariamente previste (ovvero, I trimestre – 16 settembre, II trimestre – 16 dicembre, III trimestre – 16 marzo dell’anno successivo, IV trimestre – 16 giugno dell’anno successivo) utilizzando il modello “F24”, risultante dal processo di tariffazione trimestrale che è messo a disposizione dall’Istituto nel Cassetto previdenziale del contribuente dei Datori di lavoro agricolo.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: siglato l’accordo sugli acconti futuri aumenti contrattuali



Corrisposta la quota Afac per i lavoratori del settore


In data 21 dicembre 2023 Cna Produzione, Cna Installazione e Impianti, Cna Servizi alla Comunità/Autoriparatori, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Benessere e Sanità-Sno Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Metalmeccanica di produzione, Confartigianato Impianti, Confartigianato Orafi, Confartigianato Odontotecnici, Confartigianato Restauro, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil hanno siglato il verbale di accordo con il quale stabiliscono la corresponsione di un acconto su futuri aumenti contrattuali di 96,00 euro al livello 4° del comparto Metalmeccanica e Installazione di impianti di cui, una parte pari a 50,00 euro con decorrenza dal 1° dicembre 2023 viene erogata con le competenze del mese di gennaio 2024 ed indicata nel cedolino paga con “Arretrato Afac”, la seconda di 46,00 euro invece dal 1° aprile 2024.
Tale acconto viene poi versato a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano la suddetta disciplina contrattuale collettiva e riparametrato per tutti gli altri livelli di inquadramento e di comparto.
Per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento della corresponsione, mentre per i lavoratori assunti a tempo parziale l’erogazione avviene mediante criteri di proporzionalità.Inoltre, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 al 31 agosto 2024 non dà luogo alla corresponsione di Una Tantum.
Di seguito si riportano gli importi dell’acconto su futuri aumenti contrattuali (Afac) per i settori “Metalmeccanica e Installazione di impianti”, “Orafo, Argentieri ed affini”, “Odontotecnica”, “Restauro beni culturali”.
Settore metalmeccanica e installazione di impianti


 
























































Livelli Minimi al 30 novembre 2023 Afac a regime 1° tranche Afac 1° dicembre 2023 2° tranche Afac 1° aprile 2024
1Q 1834,76 120,56 62,79 57,77
1 1834,76 120,56 62,79 57,77
2 1707,17 112,18 58,43 53,75
2 bis 1611,99 105,92 55,17 50,75
3 1550,06 101,85 53,05 48,80
4 1460,98 96,00 50,00 46,00
5 1407,13 92,46 48,16 44,30
6 1341,83 88,17 45,92 42,25

Settore orafo, argentieri e affini


 


















































Livelli Minimi al 30 novembre 2023 Afac a regime 1° tranche Afac 1° dicembre 2023 2° tranche Afac 1° aprile 2024
1Q 1836,26 120,36 62,69 57,67
1 1836,26 120,36 62,69 57,67
2 1710,81 112,13 58,40 53,73
3 1557,28 102,07 53,16 48,91
4 1464,64 96,00 50,00 46,00
5 1408,39 92,31 48,08 44,23
6 1335,32 87,53 45,59 41,94

Settore odontotecnica


 



















































Livelli Minimi al 30 novembre 2023 Afac a regime 1° tranche Afac 1° dicembre 2023 2° tranche Afac 1° aprile 2024
1S 1903,59 131,66 68,57 63,09
1 1721,61 119,08 62,02 57,06
2 1630,78 112,8 58,75 54,05
3 1474,16 101,96 53,10 48,86
4 1388,00 96,00 50,00 46,00
5 1329,31 91,94 47,89 44,05
6 1278,99 88,46 46,07 42,39

Settore restauro beni culturali


 
























































Livelli Minimi al 30 novembre 2023 Afac a regime 1° tranche Afac 1° dicembre 2023 2° tranche Afac 1° aprile 2024
QS 2458,42 145,01 75,53 69,48
Q 2458,42 145,01 75,53 69,48
1 2308,42 136,16 70,92 65,24
2 1775,55 104,73 54,55 50,18
3 1650,00 97,32 50,69 46,63
4 1627,55 96,00 50,00 46,00
5 1525,55 89,99 46,87 43,12
6 1456,63 85,92 44,75 41,17

Da ultimo le Parti firmatarie comunicano, che dal mese di gennaio 2024 riprende il confronto sulla parte normativa secondo le scadenze da loro fissate, mentre per la parte economica si deve attendere il mese di settembre 2024.

CIPL Agricoltura Operai e Florovivaisti Bari: presentata la piattaforma per il rinnovo

Dalla riunione tra Parti sindacali e datoriali è emersa la volontà di puntare su aumenti salariali, welfare, bilateralità e innovazione  

Con una nota stampa, le Sigle sindacali di Fai, Flai e Uila hanno comunicato l’avvenuta presentazione della piattaforma per il rinnovo del CIPL degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Bari e Bat, che scade il 31 dicembre 2023. Il nuovo contratto, che riguarda oltre 50.000 lavoratori, ha validità per il quadriennio 2024-2027. All’incontro erano presenti le Parti datoriali di Confagricoltura, Coldiretti e Cia, alle quali è stata illustrata la piattaforma che consiste nella disposizione di aumenti salariali e macchinari sempre più all’avanguardia.
Tra i temi affrontati e ritenuti centrali nel dibattito si segnalano: rafforzamento della bilateralità; nuovi strumenti di welfare contrattuale; maggiore attenzione e controllo sugli appalti, sicurezza e lavoro. Il calendario dei prossimi incontri è fitto: 16 e 31 gennaio 2024, 15 e 29 febbraio 2024.

Parità di genere: i termini per le domande di esonero contributivo 

Le istanze per il riconoscimento dell’agevolazione conseguita nel 2023 possono essere presentate fino al 30 aprile 2024 tramite un nuovo modulo online (INPS, messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614).

Novità per quel che riguarda l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 5 della Legge n. 162/2021). L’INPS, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, ha reso noto che sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” che consente l’invio delle richieste di accesso al beneficio da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

L’Istituto ha anche comunicato che per garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro sopra citati, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

La domanda telematica

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

– i dati identificativi del datore di lavoro;

– la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

– l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

– la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis;

– il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della certificazione;

– la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

L’Istituto segnala che all’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. 

Il messaggio in commento, inoltre, include le modalità di rinuncia al beneficio e le modalità di attribuzione e comunicazione parziale del medesimo da parte dell’Istituto

Le domande presentate entro il 30 aprile 2023

L’INPS, per quel che riguarda l’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, ha chiarito che:

– i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla Legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;

– i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;

– i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti.

Infine, i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nel 2023, possono ripresentare domanda per l’annualità 2023.