Le aliquote contributive per il 2024 dei giornalisti co.co.co

Pubblicati i valori minimali e i massimali per l’anno in corso (INPGI, circolare 7 febbraio 2024, n. 1).

L’INPGI ha comunicato, tra l’altro, le aliquote contributive (valori minimali e massimali) per l’anno 2024 da applicare ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e quelle relative ai loro committenti.

In particolare, l’aliquota contributiva relativa ai compensi dovuti a questa categoria di giornalisti, che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per il 2024 sono confermate nelle seguenti misure, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 26%, prestazioni temporanee 2%, totale 28%, di cui committente 18,67%, giornalista 9,33%.

L’aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa in altri enti previdenziali o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite, con decorrenza dal 1° gennaio 2024: IVS 17%, prestazioni temporanee 0,00%, totale 17%, committente 11,33%, giornalista 5,67%.

Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.Lgs. 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%.

Inoltre, il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – per l’anno 2024 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6 euro mensili per ogni collaboratore iscritto all’ INPGI e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Invece, il limite del massimale annuo imponibile di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650 euro, mentre il minimale per l’anno 2024 è determinato in 18.415 euro.

Infine, l’INPGI ha comunicato che ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2024, è necessario procedere all’aggiornamento del software apposito. Gli aggiornamenti (versione 6.0.3) sono disponibili nella sezione “Committenti-Consulenti” del sito internet dell’Istituto.

Intelligenza artificiale generativa a supporto del servizio di Assegno unico e universale

L’INPS ha realizzato uno Chat Bot informativo sull’Assegno Unico Universale che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa a disposizione del cittadino per migliorare la user experience (INPS, messaggio 12 febbraio 2024, n. 640).

Il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo che per il momento riguardano la prestazione dell’AUU, verranno progressivamente applicati, nel corso del primo semestre del 2024, anche ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi.

 

Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio  Assegno Unico Universale e accettare l’invito ad utilizzare l’IA di tipo generativo, per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi.

 

L’utente può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare meglio alcuni aspetti di interesse e la chat interloquisce fornendo risposte coerenti rispetto alle informazioni ricevute nel corso del singolo colloquio e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.

 

L’Assistente risponde, senza limiti di orario, a quesiti puntuali attinenti alla normativa e agli aspetti procedurali, fornendo informazioni pertinenti e articolate, corredate da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazione, permettendo all’utente di approfondire ogni aspetto relativo al servizio fornito dall’INPS e tutte le modalità per passare all’azione.

 

L’INPS precisa, inoltre, che la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti è salvaguardata proteggendo le interazioni con il modello di intelligenza artificiale secondo gli standard di sicurezza più elevati.

Ebinter Bologna: implementate le prestazioni offerte agli iscritti

Nuovi contributi per gli aderenti all’Ente Bilaterale ed i figli a carico

L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Bologna implementa le prestazioni indirizzate ai propri iscritti e ai figli a carico di questi, in materia di salute, famiglia, trasporto pubblico e cultura.
Tra le novità si enunciano il contributo alla genitorialità, il rimborso per l’acquisto della Card Cultura e il contributo per il trasporto pubblico.
E’ stato poi introdotto un contributo per baby sitter, nonché abbassata a 3 anni l’età del bambino per poter fruire del servizio di centri estivi, incrementando il massimale a 300,00 euro annui.
Circa la malattia del bambino con età fino a 3 anni, i giorni indennizzabili sono aumentati arrivando a 15 giorni.
Si è assistito anche ad un’estensione del contributo libri, compresi quelli universitari, per i figli dei lavoratori aderenti alla Bilateralità.
Previste nuove prestazioni per le aziende del settore in tema di certificazione parità di genere per l’assunzione e la stabilizzazione delle lavoratrici madri o delle donne vittime di violenza.
Viene poi riconosciuto il contributo riduzione orario alle aziende fino a 15 dipendenti e confermato il contributo per la serenità abitativa a favore di dipendenti di imprese che fruiscono di ammortizzatori sociali attraverso la sottoscrizione di accordo sindacale.
I servizi di cui sopra vanno ad affiancare le prestazioni già previste con l’accordo sul Welfare Territoriale andando quindi a migliorare quelle già in essere.
Le domande per richiedere l’accesso ai contributi enunciati devono esser complete di tutta la documentazione inerente ed inviate esclusivamente: accedendo dall’area riservata del sito, tramite pec, tramite le applicazioni che lo consentono, mediante raccomandata, con consegna diretta da parte dell’interessato o di un suo incaricato presso gli uffici dell’Ente adibiti a questo, e da ultimo, attraverso una delle OO.SS. a cui è possibile rivolgersi chiedendo assistenza per la compilazione della domanda. Queste vengono accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione, mentre per i figli degli iscritti, deve esser compilata una domanda distinta.

 

Bonus genitori separati o divorziati in stato di bisogno: presentazione della domanda

Nell’ambito del fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento non corrisposto o solo parzialmente corrisposto a causa delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’INPS rende note le modalità di presentazione della domanda per accedere all’apposito bonus (INPS, messaggio 9 febbraio 2024, n. 614).

La misura in oggetto è prevista all’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021,che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Viene erogato dall’INPS un contributo al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente), laddove tale genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

 

Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174 euro.

 

Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento, fino a concorrenza di 800 euro mensili, e per un massimo di 12 mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.

 

Modalità di presentazione della domanda di Bonus

 

La domanda per ottenere, in presenza dei necessari requisiti, il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, può essere presentata a partire dal 12 febbraio 2024 e sino al 31 marzo 2024.

 

Occorre utilizzare l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

 

In fase di compilazione della domanda è necessario indicare gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro.

 

È altresì necessario immettere i dati relativi all’altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento, selezionando i dati dagli appositi menu a tendina. Deve inoltre essere allegata la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all’assegno di mantenimento.

 

In presenza di un figlio maggiorenne disabile, deve essere allegata anche l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

 

Vi è la possibilità di compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla in un secondo momento, non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, sempre entro il termine ultimo del 31 marzo 2024.

 

Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento medesimo.

 

La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia, senza che rilevi l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Il recupero degli importi corrisposti indebitamente è a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia che è anche l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva in caso di controversie giudiziarie inerenti al contributo. 

CIPL Edilizia Industria-Bari: sottoscritto il contratto integrativo

Importanti novità introdotte per le aziende ed i lavoratori di comparto

Il giorno 10 gennaio 2024, Ance Bari e Bat, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno sottoscritto il contratto integrativo territoriale indirizzato a tutte le imprese ed i lavoratori del settore edile con decorrenza dalla relativa data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2025.
La disciplina contrattuale prevede importanti novità.
Innanzitutto la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) nella misura del 4% e che l’incidenza dei singoli parametri da prendere come riferimento è indicata dalle percentuali di seguito enunciate:
1) numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 25%;
2) monte salari denunciato in Cassa Edile 25%;
3) ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cig 20%;
4) rapporto monte salari denunciato in Ce/numero lavoratori iscritti in Ce della provincia di Bari 30%.
Per quanto riguarda la trasferta per i Comuni cui si applica il contratto, i limiti territoriali sono determinati nella misura di 9 Km dalla sede del Municipio di Bari per la città di Bari; in 3 Km dal Municipio per gli altri Comuni dove ha sede il cantiere.
Prevista poi l’erogazione dell’indennità sostitutiva di mensa pari a 89,96 euro mensili a decorrere dalla data di sottoscrizione del CIPL il cui importo viene decurtato in base alle ore di assenza del lavoratore. Tale ammontare è quantificato considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legale o contrattuale, comprensivo degli stessi. Altresì l’indennità di trasporto è di 1,60 euro giornalieri per ogni giorno in cui viene effettivamente prestata attività in cantiere. Questa indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provvede al trasporto degli operai con mezzi propri o quando l’operaio stesso già percepisca l’indennità di trasferta.
Circa la malattia, la Cassa Edile a titolo di contributo per carenza di malattia di durata fino a 6 giorni, corrisponde per i primi 3, se coincidenti con giornate lavorative, le suddette somme:
– Op. livello 4°, 17,00 euro per giorno di carenza indennizzato;
– Op. livello 3° (operaio specializzato), 16,00 euro per giorno di carenza indennizzato;
– Op. livello 2° (operaio qualificato) 15,00 euro per giorno di carenza indennizzato;
– Op. livello 1° (operaio comune) 13,00 euro per giorno di carenza indennizzato.
Tale prestazione è riconosciuta per un unico evento di malattia in un anno e va ad applicarsi agli eventi morbosi insorti dal 1° ottobre 2023.
Questa non spetta per le malattie insorte immediatamente prima e immediatamente dopo le giornate festive o non lavorative e quando la certificazione medica è rilasciata in giorno diverso da quello dal quale il lavoratore dichiara di essere ammalato o se il lavoratore si sia sottratto alla visita domiciliare di controllo.
Per dare attuazione a quanto stabilito dal CCNL le Parti concordano l’introduzione di un sistema premiale per le aziende aderenti alla Cassa Edile della Provincia di Bari come segue:
– riconoscimento della premialità alle aziende che hanno un imponibile contributivo Cassa Edile superiore a 45.000,00 mila euro e una anzianità di iscrizione alla Cassa da più di tre anni continuativi.
– riconoscimento della premialità alle aziende che hanno dichiarato più di 130 ore medie lavorate mensili pro-capite per ogni operaio iscritto in Cassa Edile della Provincia di Bari nell’esercizio amministrativo.
– riconoscimento della premialità alle aziende in regola presso la Cassa Edile di Bari secondo le regole per il rilascio del Durc alla data di redazione della classifica e dell’erogazione.
Per poter ottenere il premio è necessario soddisfare i requisiti di cui sopra.
La somma dedicata al premio è pari di anno in anno all’accantonamento realizzato in bilancio al relativo fondo premialità.
Da ultimo, si comunica che per le aziende che hanno diritto al premio, al fine della ripartizione dello stesso, l’ammontare dei contributi versati dalla singola impresa viene incrementato:
– del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Formedil;
– del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Cpt;
– del 3% in caso di utilizzo dei servizi forniti dal Sice;
– del 3% in caso di adesione al progetto Cis comprovato dal rilascio del logo Cantiere Impatto Sostenibile.