CIPL Edilizia Industria Terni: definito l’EVR per il 2024



Le Parti Sociali hanno definito l’EVR per il 2024 nella misura del 4%


Il 12 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Fillea-Cgil Umbria, Filca-Cisl Umbria, Fenal-Uil Umbria hanno confermato l’istituto dell’EVR, Elemento Variabile della Retribuzione, legato al raggiungimento di obiettivi di carattere territoriale.
 Le Parti, ai fini della determinazione dell’EVR relativamente all’anno 2024, hanno proceduto al raffronto dei quattro parametri territoriali su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.
I parametri presi a riferimento sono i seguenti:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Terni, peso 20%;
– monte salari denunciato alla Casa Edile di Terni, peso 20%;
– ore denunciate alla Cassa Edile di Terni al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro, peso 20%;
– massa salari su ore lavorate così come risultanti alla Cassa Edile di Terni, peso 40%.
Esaminati i dati forniti dalla Cassa Edile di Terni relativi ai trienni 2021-2023 e 2020-2022,  le Parti rilevano che tutti i quattro parametri hanno conseguito un valore positivo e di conseguenza hanno definito l’EVR nella misura del 4%.


























Calcolo EVR – Provincia Perugia e Terni 2024
OPERAI 
  Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv. 5,48 0,22
2° liv. 6,41 0,26
3° liv. 7,12 0,28
4° liv. 7,67 0,31

 










































Calcolo EVR – Provincia Perugia e Terni 2024
IMPIEGATI
  Minimo Elemento Variabile della Retribuzione
1° liv 947,36 37,89
2° liv. 1108,41 44,34
3° liv. 1231,56 49,26
4° liv. 1326,31 53,05
5° liv. 1421,02 56,84
6° liv. 1705,23 68,21
7° liv. 1894,71 75,79
QUADRI 1894,71 75,79

CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal): con la retribuzione di marzo nuovi minimi retributivi



Sono previsti nuovi minimi retributivi con la busta paga di marzo 2024  


Sulla base di quanto stabilito dalle OO.SS. Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza di Confsal, nel CCNL Logistica (Conflavoro-Confsal), in vigore dal 1° maggio 2022 e in scadenza il 30 aprile 2025, con la retribuzione del mese di marzo 2024 sono previsti nuovi minimi retributivi da erogarsi al personale che opera nelle attività della distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi postali privati quali: autotrasporto merci su strada per conto di terzi; imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto; imprese di spedizione; consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non, pacchi; ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali; servizi industriali; servizi affini e complementari connessi; servizi accessori e distribuzione e Recapito dei Servizi e delle merci. 
Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi ai minimi retributivi al 1° marzo 2024.
































Livello Minimo al 1° marzo 2024
Quadri 2.374,70 (*)
Primo livello 2.230,30
Secondo livello 2.048,85
Terzo livello Super 1.851,20
Terzo livello 1.801,35
Quarto livello 1.744,55
Quinto livello 1.632,90
Sesto livello 1.526,35
Settimo livello 1.403,95

Per il Quadro, bisogna aggiungere al minimo tabellare l’indennità di funzione, pari a 52,00 euro; mentre l’Edr è compreso nei minimi.
All’interno del CCNL (art. 25 Retribuzione di fatto – Tipologie di retribuzione) viene specificato che per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, è prevista la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento. A tal proposito, si conviene che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti in nei livelli dal 2° al 6° livello, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%;
– secondo anno: 5%

APL, il Garante privacy da l’ok al Codice di condotta

I dati dei candidati possono essere raccolti solo su canali social di tipo professionale (Garante per la protezione dei dati personali, nota 14 febbraio 2024, n. 518).

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il documento definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha anche accreditato l’Organismo di monitoraggio, un ente indipendente formato da 3 componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.

Le previsioni del Codice

Il testo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, introduce alcune significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di non consentire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. In particolare, le agenzie che aderiscono al Codice si impegnano a trattare solo dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Inoltre, nella fase che precede l’assunzione, le agenzie non devono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. Le informazioni on line possono essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta.

Le agenzie per il lavoro non potranno nemmeno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”.

E non potranno trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

I trattamenti automatizzati

Per quanto riguarda il delicato aspetto delle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le agenzie dovranno effettuare una dettagliata valutazione di impatto e nell’informativa resa ai lavoratori, indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.

Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati ai lavoratori deve essere comunque sempre garantito almeno il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

CIPL Edilizia Industria Savona: sottoscritto l’accordo territoriale sull’E.V.R. 2024

Per l’anno 2024 il valore dell’EVR è determinato nella misura del 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014

Il 23 gennaio 2024 è stato sottoscritto tra Ance Savona-Sezione Imprenditori Edili della Provincia di Savona, Anaepa-Confartiginato,Cna Costruzioni Savona e la Feneal-Uil, Sindacato territoriale di Savona, Filca-Cisl Liguria, Fillea-Cgil avente ad oggetto l’EVR  per l’anno 2024 della provincia di Savona.
Il valore dell’EVR è determinato nei valori mensili che seguono, corrispondenti al 4% calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014, è riconosciuto a decorrere dal mese di gennaio 2024:
– livello 7°: 65,20 euro
– livello 6°: 58,66 euro
– livello 5°: 48,93 euro
– livello 4°: 45,66 euro
– livello 3°: 42,40 euro
– livello 2°: 38,16 euro
– livello 1°: 32,60 euro

Ebinter Toscana: stanziati i fondi per i danni provocati dall’alluvione

Stanziati 300mila euro di fondi a sostegno delle imprese e dei lavoratori. L’erogazione è prevista dal 1° marzo  

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana e l’Ente bilaterale del turismo toscano hanno disposto lo stanziamento di 300.000 euro a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore del terziario e del turismo che sono state vittime dei danni provocati dall’alluvione, che ha colpito la regione lo scorso novembre.
I fondi sono divisi per metà per le lavoratrici ed i lavoratori che afferiscono ad un Ente o all’altro. Ogni dipendente del settore terziario ha la possibilità di ottenere fino ad un massimo di 700,00 euro a titolo di voucher, spendibile in negozi convenzionati afferenti ad un circuito. Mentre, le imprese possono beneficiare di un rimorso per le spese sostenute, e documentabili, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per la messa in sicurezza o il ripristino dei locali, per la sistemazione e la sostituzione di veicoli, attrezzature, beni mobili strumentali danneggiati, per l’eventuale perizia di agibilità o altre spese conseguenti a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici del novembre 2023. 
L’erogazione dei contributi è a partire dal 1° marzo 2024, fino ad esaurimento fondi. L’assegnazione avviene nel rispetto dell’ ordine cronologico di arrivo delle domande di adesione. Punto chiave per il riconoscimento del beneficio è che le aziende e i lavoratori abbiano già certificato alla regione Toscana i danni subiti a causa degli eventi atmosferici del novembre 2023. Infatti, la certificazione vale come prova per la veridicità delle loro dichiarazioni.
Le lavoratrici ed i lavoratori possono presentare domanda di partecipazione presso gli info point dei sindacati; mentre, le imprese possono rivolgersi alle sedi territoriali Confcommercio o alle federazioni del turismo del sistema Confcommercio Fait, Federalberghi, Fiavet e ResCasa.