Obbligo contributivo per CIGO e CIGS: esclusa l’Agenzia del demanio

In base alla norma di interpretazione autentica dettata dall’articolo 1, commi 205 e 206 della Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 14 febbraio 2024, n. 686).

L’INPS ha illustrato gli effetti della Legge di bilancio 2024 che all’articolo 1, commi 205 e 206, ha stabilito una norma di interpretazione autentica sugli obblighi contributivi dell’Agenzia del demanio. In particolare, il comma 205 prevede che: “L’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l’Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall’applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell’industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148″. 

Pertanto, l’Agenzia del demanio  è esclusa dall’obbligo contributivo per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il messaggio in commento, l’INPS ha quindi comunicato che alla matricola 7042554906 è stato attribuito centralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il codice di autorizzazione “1T”, che assume il nuovo significato di “Posizione Agenzia del Demanio, non soggetta a CIGS con onere carico GIAS”.

La struttura INPS territorialmente competente deve porre in essere le attività e gli adempimenti conseguenti alla citata variazione contributiva.

CIPL Edilizia Industria Bergamo: comunicati gli importi dell’EVR 2024



Da gennaio 2024 erogati i nuovi importi EVR per i lavoratori edili


Con il Comunicato redazionale del 5 febbraio 2024, le Parti Sociali territoriali Ance Bergamo, Feneal-Uil Bergamo Monza e Brianza, Filca-Cisl Bergamo, Fillea-Cgil Bergamo, dopo aver verificato i parametri per la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (Evr), ne hanno dato positivo riscontro, convenendo poi nel voler procedere all’erogazione dell’emolumento in questione sin dal mese di gennaio.
Pertanto, nelle tabelle sottostanti, vengono riportati gli importi dell’Evr orario e mensile in vigore nel 2024.

















Qualifiche Evr orario
Operaio 4° livello 0,28
Operaio specializzato 0,26
Operaio qualificato 0,23
Operaio comune 0,20

 


























Qualifiche Evr mensile
1^ categoria super – 7° livello 69,20
1^categoria – 6° livello 62,28
2^ categoria – 5° livello 51,90
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello 48,44
3^ categoria – 3° livello 44,98
4^ categoria – 2° livello 39,79
4^ categoria primo impiego – 1° livello 34,60

 

CCNL Vigilanza Privata: stabiliti nuovi aumenti



Previsti aumenti a regime di 250,00 euro per il IV livello GPG e 350,00 euro per il livello D dei Servizi di sicurezza


E’ stata sottoscritta il 16 febbraio scorso dalle Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e dalle Parti Datoriali Assiv, Anivp, Univ, Agci Servizi, Lega Coop  Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi l’ipotesi di accordo che prevede l’adeguamento salariale per gli addetti della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza.
Minimi retributivi
Ruolo Tecnico Operativo Guardi Giurate
Di seguito i nuovi importi.























Livello  Importi dall’1/6/2024 Importi dall’1/6/2025 Importi dall’1/12/2025 Importi dall’1/4/2026 Importi dall’1/12/2026
4 1.353,88 euro 1.388,88 euro 1.418,88 euro 1.468,88 euro 1.528,88 euro
6 1.185,44 euro 1.218,44 euro 1.246,73 euro 1.293,87 euro 1.350,44 euro

Gli aumenti degli altri livelli saranno ottenuti applicando i valori convenzionali del CCNL.
Addetti ai servizi di sicurezza 
Di seguito i nuovi importi.
































Livello  Importi dall’1/1/2024 Importi dall’1/7/2024 Importi dall’1/10/2024 Importi dall’1/1/2025 Importi dall’1/7/2025 Importi dall’1/12/2025 Importi dall’1/4/2026 Importi dall’1/12/2026
D 1.114,29 euro 1.128,21 euro 1.160,71 euro 1.207,14 euro 1.235,00 euro 1.262,86 euro 1.281,43 euro 1.300,00 euro
E 1.021,43 euro 1.035,36 euro 1.067,86 euro 1.114,29 euro 1.142,14 euro 1.170,00 euro 1.188,57 euro 1.207,14 euro

Quattordicesima
A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene introdotta la quattordicesima mensilità da corrispondere entro il 15 luglio.
Maggiorazioni per gli Operatori di Sicurezza
A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste le seguenti maggiorazioni, in sostituzione delle precedenti:
– lavoro domenicale diurno: 25% dal 1° gennaio 2024, 20% dal 1° luglio 2024, 15% dal 1° gennaio 2025;
– lavoro domenicale notturno: 30% dal 1° gennaio 2024, 25% dal 1° luglio 2024, 20% dal 1° gennaio 2025.
Una Tantum
Le Parti si impegnano a rivedersi entro il 30 aprile 2024, al fine di definirne la corresponsione.
Previsto lo scioglimento della riserva entro il 31 marzo 2024.

Bonus psicologo, arrivano le indicazioni operative

Individuati i destinatari del contributo e fornite le modalità di presentazione delle domande e di erogazione (INPS, circolare 15 febbraio 2024, n. 34).

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del cosiddetto bonus per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 novembre 2023.

Il provvedimento in questione, infatti, ha definito, a decorrere dal 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo, l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il limite di spesa complessivo per l’anno 2023 e quello a decorrere dall’anno 2024, nonché l’entità e la validità dello stesso e i criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Requisiti dei beneficiari

Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’articolo 2 del precedente decreto interministeriale del 31 maggio 2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: residenza in Italia; valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.

Misura

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dal 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

– con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

– con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

– con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

Domanda

La domanda per il 2023 per accedere al beneficio può essere presentata, dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle usuali modalità (portale web o Contact center).

Per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio INPS. 

Esito della domanda

Al termine del periodo stabilito dall’INPS per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.

L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.

In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

A partire dal 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio, comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.

Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento.

CIPL Edilizia Sondrio: stabiliti gli importi relativi all’EVR 2024



Definiti gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai del comparto edile


Il 15 gennaio scorso, Ance Lecco-Sondrio, Confartigianato Imprese Sondrio, Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl e Fillea-Cgil Sondrio hanno sottoscritto il verbale di accordo con il quale hanno definito gli importi relativi all’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024. L’incontro è servito a verificare l’andamento del settore edile e artigiano della provincia di Sondrio correlato ai risultati raggiunti dal punto di vista della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, in applicazione a quanto disposto nell’accordo di rinnovo del CIPL per le imprese industriali ed artigiani edili del 1° dicembre 2022.
L’importo relativo all’EVR maturato nel 2023 viene erogato quale premio di risultato a livello territoriale, mediante raffronto dei parametri provinciali per i periodi riguardanti il triennio 2023/2022/2021 su triennio 2022/2021/2020. L’emolumento è quantificato nella misura del 4% (corrispondente al 100% del 4%) dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° luglio 2014 e 4 maggio 2022.


 

























EVR Imprese industriali – Operai
Livello Importo EVR orario
/4 0,26400
3 0,24520
2 0,22040
1 0,18840
Discontinui senza alloggio 0,16960
Discontinui con alloggio 0,15080

 




































EVR Imprese industriali – Impiegati
Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
7 65,22840 3,26143
6 58,70520 2,93527
5 48,92080 2,44604
4 45,66040 2,28303
3 42,39840 2,11992
2 38,15880 1,90795
1 32,61440 1,63072

 



















EVR Imprese artigiane – Operai
Livello Importo EVR orario
4 0,30645
3 0,28479
2 0,25610
1 0,21903

 




































EVR Imprese artigiane – Impiegati
Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
7 76,45840 3,82292
6 68,20320 3,41016
5 56,84160 2,84208
4 53,01520 2,65076
3 49,26880 2,46344
2 44,30600 2,21530
1 37,89200 1,89460