CCNL Cinematografia: proteste formali al Ministro della Cultura

Il Settore chiede certezze e tempistiche brevi

L’incontro organizzato dalle associazioni di categoria, “Vogliamo ancora un domani”, ha riunito più di 1500 persone al Cinema Adriano (centinaia anche le persone collegate in diretta streaming) tra registi, sceneggiatori, agenti ed altri protagonisti dell’industria, al fine di incitare il Ministro della Cultura a considerare urgentemente le proposte del Settore ed a promuovere un incontro per attuare le riforme in tempi brevi. 
Difatti, l’industria cinematografica e audiovisiva (che vanta 9.000 imprese, 95.000 posti di lavoro diretti e 114.000 nelle filiere connesse), avendo bisogno di certezze sui tempi di attuazione delle riforme, rimane a disposizione delle Istituzioni, sperando altresì, di continuare a far onore al cinema italiano. 

Ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo: il regime contributivo

Illustrate le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, circolare 8 aprile 2024, n. 56).

L’INPS ha fornito un riepilogo del regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. n. 175/2023, recante il riordino, la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l’introduzione dell’indennità di discontinuità (articolo 1, comma 1) in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Inoltre, l’Istituto ha anche fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Il nuovo regime contributivo

Ai fini del finanziamento della misura in argomento, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori in argomento, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 24 della Legge n. 88/1989).

La stessa disposizione ha previsto anche un contributo di solidarietà – confluente presso la citata Gestione – a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale, dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in questione, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento).

Invece, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2023, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Peraltro, la circolare in trattazione include anche un riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2023, oltre che le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per le diverse categorie di lavoratori dello spettacolo interessate.

 

 

La nuova Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse

L’INPS comunica che, con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi (INPS, messaggio 8 aprile 2024, n. 1399).

Lo schema di Convenzione in questione regolamenta il servizio di riscossione e riversamento dei contributi versati dai datori di lavoro, destinati al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse, nonché di raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

 

Tra le novità della Convenzione, si segnala la rideterminazione dei costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’INPS a titolo di rimborso per l’erogazione servizio di riscossione dei contributi, ciò in considerazione dell’attività di reingegnerizzazione delle procedure informatiche sottese alla gestione del servizio stesso.

 

L’INPS illustra poi le modalità con cui sarà applicata la trattenuta del 2% sul riversamento mensile dei contributi a garanzia del pagamento delle voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell’articolo 7 dello schema convenzionale, distinguendo tra due ipotesi.

 

Infatti, per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2% sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla fattura dalla stessa emessa con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. 

 

Nel caso diverso in cui l’Istituto non è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, l’accantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’INPS provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo. 

 

L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa nei suoi confronti, che verrà effettuata attraverso la procedura DURC on line.

 

La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo al perfezionamento della sua sottoscrizione, avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

 

I soggetti interessati ad aderire alla nuova Convenzione potranno inviare a mezzo PEC istanza di convenzionamento utilizzando il modello allegato al messaggio in commento alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali.

CIPL Edilizia Ferrara: definiti gli importi dell’EVR 2024



Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per i dipendenti del settore


Il 14 marzo 2024 l’Ance Emilia, Cna Costruzioni, Confartigianata, Legacoop Estense, Confcooperative, di Ferrara e l’Agci Emilia Romagna, insieme alle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo per stabilire gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024. Al fine di stabilire l’erogazione sono stati presi in considerazione gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 confrontati con la media degli stessi indicatori relativi al triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Il confronto ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’EVR territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale degli indicatori. L’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi è riportato nella tabella di seguito e riferito alle aziende che riportano, previa verifica interna, due parametri positivi.






































Livello EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende la cui verifica interna evidenzia 1 solo parametro positivo, l’importo dell’EVR è di sotto riportato.






































Livello EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,10

CCNL Commercio Confesercenti: siglato l’accordo integrativo



Con l’accordo integrativo arrotondati gli importi delle tabelle retributive


Il 28 marzo scorso Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi siglata il 22 marzo 2024, improntando alcune specifiche e perfezionando le tabelle retributive. Nella fattispecie, in tema di classificazione del personale, al fine di individuare  e condividere profili professionali relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, è stata concordata l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dal 1° giugno 2024. Conseguentemente, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali. 
Dal punto di viste retributivo, invece, le Parti hanno perfezionato la tabella degli aumenti retributivi mensili, prevista dall’art. 213 del contratto collettivo, con la sistemazione degli arrotondamenti, come riportato nelle tabelle di seguito.



















































































Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
Quadro 52,08 121,53 52,08 60,76 60,76 69,44 416,65
I 46,92 109,47 46,92 54,74 54,74 62,56 375,35
II 40,58 94,69 40,58 47,35 47,35 54,11 324,66
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,51
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,82
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,44 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

Operatori di vendita





























Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,56
II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,22

Per quel che concerne i criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL, le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024.