Bonus acqua potabile: via alle domande per le spese sostenute nel 2021


Dal 1° febbraio 2022 è possibile presentare la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”. Il termine scade il 28 febbraio 2022. (Agenzia delle Entrate – Comunicato 1 febbraio 2022).

Il credito d’imposta


La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 1087-1089, L. n. 178/2020) ha introdotto il credito d’imposta delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, cd. “bonus acqua potabile”, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica.
Il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute dal 1°gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 sull’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti beneficiari


Possono beneficiare del bonus le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che possiedono o detengono in base ad un titolo idoneo gli immobili per i quali sono sostenute le spese.

Misura del credito d’imposta


Il credito d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro di spesa per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Relativamente al 2021, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Documentazione attestante le spese


L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 (data di pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate che ha dettato criteri e modalità per accedere al bonus) sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Presentazione del modello e utilizzo del credito d’imposta


Il modello per la comunicazione delle spese sostenute deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, tra il 1° febbraio ed il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento. Per l’anno 2021, quindi, il modello deve essere trasmesso tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2022. In seguito all’invio, entro 10 giorni, nell’area riservata viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione.
Una volta ottenuto l’ok, il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Emergenza Covid-19: obbligo mascherina e discoteche chiuse


Confermato l’obbligo delle mascherine al chiuso anche in zona bianca e la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (Ministero Salute – ordinanza 31 gennaio 2022).

Fino al 10 febbraio 2022, è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.


Non hanno l’obbligo di indossare le mascherine:


– i bambini di età inferiore ai sei anni;


– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;


– i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.


L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l’igiene costante e accurata delle mani.


Inoltre, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.


Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati


Disponibili da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 29368)

Nel provvedimento in oggetto ci sono le indicazioni per contribuenti e intermediari.


I modelli approvati dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.


Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2022” per il periodo d’imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022.

Dichiarazione Redditi 2022: pronti i modelli


Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i nuovi modelli dichiarativi 2022 con le relative istruzioni che le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali dovranno utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia Entrate – comunicato 31 gennaio 2022).

I nuovi modelli sono disponibili nella sezione dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.


Tra le novità di quest’anno, il nuovo Modello REDDITI PF, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021. In particolare, si va dagli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.
Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili sostenute nel 2021.
Tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica. E ancora, nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE, per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”, e sono recepite le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella propria attività.


Anche i modelli REDDITI degli enti e delle società tengono conto delle novità per l’anno d’imposta 2021. In particolare, la nuova disciplina del “Patent box” con la possibilità di utilizzare, nella determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110%o dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Per usufruirne è stata prevista, inoltre, nel quadro OP la revisione del prospetto per l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS, una sezione per l’indicazione dei dati relativi all’opzione e il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto della “Patent box”.
Una nuova sezione XXIV del quadro RQ è stata predisposta per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali.
È stato, inoltre, integrato il prospetto (nel quadro RS) per l’applicazione della disciplina c.d. ACE per consentire il calcolo della nuova agevolazione “ACE innovativa” che permette di determinare l’agevolazione applicando un’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 (che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto) e per gestirne la fruizione alternativa sotto forma di credito d’imposta.
Nel quadro RU sono stati inseriti i crediti d’imposta istituiti nel 2021, tra i quali il credito per le spese di sanificazione 2021, il bonus teatro e spettacoli, il credito R&S farmaci e vaccini e quello per la ricerca biomedica, il credito per la formazione professionale di alto livello, il bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive e il bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.


Superbonus: fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2


In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente), cessione del credito e spese sostenute in anni diversi (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 56).

Nel caso di specie, il contribuente è proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento sul quale sta effettuando un “intervento finalizzato al risparmio energetico costituito da: coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell’involucro disperdente, sostituzione serramenti, sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida, installazione di impianto solare fotovoltaico”. Gli interventi in questione rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
L’Istante, che intende avvalersi della cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad una banca, specifica, inoltre, che nel 2021 ha già versato acconti per i suddetti lavori e che, nell’anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. Rappresenta, infine, che, a causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.
Tanto premesso, chiede se le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL siano cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.

In base a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL è possibile esercitare l’opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che secondo quanto riferito dall’Istante il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Sulla base di quanto precede l’Agenzia ritiene, infine, assorbito il quesito in ordine alla annualità da indicare nel modello per la comunicazione dell’opzione di cessione, compilabile nel portale dell’Agenzia delle entrate tramite il software denominato ” Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, rinviando alle istruzioni disponibili sul citato portale ed ai provvedimenti in premessa richiamati per le relative modalità di compilazione.