D.L. Fiscale, la legge di conversione in Gazzetta

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 9 dicembre 2024, n. 189, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 155/2024, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Con la pubblicazione della Legge n. 189/2024, a partire dal 13 dicembre 2024, viene anche stabilita l’abrogazione del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, mantenendone comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

 

Riguardo al decreto convertito in legge (D.L. n. 155/2024), si riportano le principali disposizioni di interesse fiscale.

 

L’articolo 7 del D.L. n. 155/2024 ha stabilito che all’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 vengano apportate le seguenti modificazioni:

  • dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis “I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  2. b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati”.

 

6-ter “Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a), b) e b-bis), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  2. b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera a) l’aliquota del 12,5 per cento;

  3. c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  4. d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera c) l’aliquota del 3,9 per cento”.

6-quater “Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30 per cento, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)”.

  • al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.

In materia di concordato preventivo biennale, l’articolo 7-bis del Decreto Fiscale convertito in legge prevede che i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al CPB, possano aderire entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. L’esercizio di tale facoltà non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa siano indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. In tali ipotesi, ai fini del ravvedimento speciale, l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

 

L’articolo 7- quater, poi, stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2024, che le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro possano effettuare il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Sempre in tema di concordato, l’articolo 7-quinques, precisa inoltre che ai fini dell’esclusione e della cessazione dal concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024, articolo 11 e 21) rilevano solo le modifiche della compagine sociale che comportano l’aumento del numero di soci o associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

 

Infine, l’articolo 8 del D.L. n. 155/2024 convertito in Legge, in merito al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, riconferma che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Detrazioni Superbonus 2022, ripartizione in dieci quote annuali

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di avvalersi per una parte di spese della ripartizione della detrazione in dieci quote annuali e per altre della detrazione in quattro anni (Agenzia delle entrate, risposta 9 dicembre 2024, n. 252).

L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto specifiche disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spettante a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 11/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 38/2023, ha introdotto nel citato articolo 119, il comma 8-quinquies secondo cui: “per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi”.

Con riferimento a tale disposizione, la circolare n. 13/E/2023 ha chiarito che la ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di ”incapienza fiscale”. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile.

La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 202 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

 

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che sia possibile optare per tale ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno.

 

Nel caso di specie, pertanto, l’istante può presentare il Modello Redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando le spese sostenute nel 2022 da ripartire in quattro quote annuali di pari importo ed optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo, della detrazione spettante con riferimento alle altre spese sostenute nel 2022.

Novità per la comunicazione delle spese per l’acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico

L’Agenzia delle entrate ha modificato quanto previsto dal provvedimento n. 354629/2023, con l’eliminazione dell’obbligo, originariamente previsto a partire dall’anno di imposta 2024, di indicare il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, lasciando comunque la possibilità di indicarlo qualora il dato sia disponibile (Agenzia delle entrate, provvedimento 10 dicembre 2024, n. 443574).

A rettifica di quanto indicato nell’ultimo periodo del punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 ottobre 2023, n. 354629, a partire dalle spese sostenute nell’anno d’imposta 2024, l’indicazione del codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è sempre facoltativa.

 

Dal confronto con le aziende di trasporto è emerso, infatti, che i sistemi di archivio delle stesse aziende non sempre consentono, anche per profili di tutela dei dati personali, di raccogliere e conservare i dati del soggetto che ha disposto il pagamento.

 

Rimane l’obbligo invece di indicare l’intestatario dell’abbonamento.

 

Il provvedimento prevede anche, di conseguenza, la modifica delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 354629 del 4 ottobre 2023, al fine di consentire che il dato riferito al codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento dell’abbonamento sia trasmesso solo se l’informazione è disponibile.

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

 

Con la comunicazione ordinaria si comunicano i dati per la prima volta o per integrare una precedente comunicazione.

Gli importi delle spese sostenute da un soggetto pagatore per lo stesso intestatario dell’abbonamento (o, nel caso di indisponibilità dei dati del soggetto pagatore, le spese sostenute per lo stesso intestatario dell’abbonamento), e dei rimborsi ottenuti da un soggetto per un certo anno di spesa, riferiti ad abbonamenti intestati allo stesso soggetto, devono essere sommati e inseriti tutti in unico elemento di tabella di una fornitura.

Non si intende, quindi, integrativa una comunicazione ordinaria nella quale si vogliano inviare ulteriori importi sostenuti per un abbonato da parte di un pagatore, non inseriti nel record della precedente comunicazione.

I dati contenuti in qualsiasi comunicazione ordinaria successiva alla prima dovranno essere aggiunti ai precedenti solo se riferiti alla coppia “Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha sostenuto le spese” non contenuta in un record di tipo “C” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva o alla terna “Anno di sostenimento delle spese” – Codice fiscale intestatario abbonamento” – “Codice fiscale soggetto che ha ottenuto il rimborso” non contenuta in un record di tipo “D” di una precedente comunicazione ordinaria o sostitutiva.

 

Con la comunicazione sostitutiva si comunicano i dati in essa contenuti, determinando la cancellazione integrale di quelli contenuti nella comunicazione che
si intende sostituire. Pertanto, nel caso si fossero, ad esempio, omessi degli importi per spese sostenute da un soggetto per un intestatario di abbonamento in una comunicazione inviata precedentemente, sarà necessario inviare una comunicazione sostitutiva, riproponendo i record con gli importi corretti e completi.

 

Con la comunicazione di annullamento si richiede la cancellazione di tutti i dati contenuti nella comunicazione.
È possibile inviare una comunicazione sostitutiva o di annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva.

L’annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita. È possibile sostituire o annullare esclusivamente comunicazioni che siano state acquisite con esito positivo aventi lo stesso soggetto obbligato e relative
allo stesso anno di riferimento.

Decreto Milleproroghe: approvazione del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, n. 107, ha approvato il decreto-legge che interviene con proroghe e modifiche normative per garantire la continuità dell’azione amministrativa e per introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito alcune delle novità fiscali di maggior interesse.

 

È prorogato al 30 novembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA). Viene, altresì, introdotta la proroga della sospensione della responsabilità per l’inadempimento degli obblighi in materia, con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU).

 

È stabilita la proroga al 31 dicembre 2025 del termine entro il quale le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono presentare richiesta di trasferimento in proprietà a titolo gratuito degli immobili in gestione all’Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC.

 

Il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15% del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell’elenco ISTAT, dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, viene prorogato al 31 dicembre 2025.

 

Tra le varie proroghe, trova spazio anche quella al 31 marzo 2025 del termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

 

Oltre a ciò, viene introdotta una sospensione di 24 mesi del procedimento di revoca dell’autorizzazione per il confidi in conseguenza del venir meno del requisito di attività finanziaria di almeno 150 milioni di euro a condizione che il confidi comunichi alla Banca d’Italia l’avvio di un processo di integrazione finalizzato al rispetto di tale soglia, fornendo idonea documentazione.

 

Viene, poi, prorogato al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

 

Un’altra misura misura, relativa al sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, prevede la proroga al 31 marzo 2025 il termine entro cui erogare i contributi in favore di alcune categorie di imprese.

 

A seguire, è prorogato al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell’offerta turistica nazionale che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. 

 

Viene differita, tra l’altro, al 31 dicembre 2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

 

Nel settore dell’editoria, vengono prorogate alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19: per le annualità 2025 e 2026 l’abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l’applicazione della “clausola di salvaguardia”; per le annualità 2024 e 2025 il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo.

 

Infine, viene stabilita la proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Concordato preventivo biennale e passaggio dal regime forfetario a quello ordinario: chiarimenti

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti relativi al concordato preventivo biennale, nel caso di uscita dal regime forfettario per superamento del limite dei 100.000 euro (Agenzia delle entrate, risposta 6 dicembre 2024, n. 248).

Il quesito prospettato dall’istante attiene all’applicazione della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale prevista dalla lettera bter) dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024, al caso del contribuente che ha inizialmente adottato per il periodo d’imposta 2024 il regime forfetario e poi (nel medesimo periodo) è stato costretto a uscirne a causa del superamento del limite dei 100.000 euro dei compensi previsto dall’articolo 1, comma 71, secondo periodo, della Legge n. 190/2014.

 

Già con la circolare n. 32/E/2023 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che nel caso di superamento del limite di cui sopra il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso nel quale si verifica detta condizione. In proposito, coerentemente con il dato letterale della disposizione nonché con i criteri di determinazione del reddito del regime forfetario, viene chiarito che per la verifica del predetto limite debba assumere rilevanza il criterio di cassa. Il superamento del limite di 100.000 euro nel corso dell’anno comporta che per detto periodo d’imposta troveranno applicazione le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

 

Pertanto, al verificarsi, nel corso del 2024, del superamento del limite indicato dal citato comma 71, l’istante determinerà per tutto il 2024 il proprio reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie.

 

Per quanto concerne la disciplina del CPB, il citato articolo 11 stabilisce le relative cause di esclusione prevedendo che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • bter) adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.

Con riferimento a tale condizione ostativa, la circolare n. 18/E/2024 chiarisce che l’obiettivo è quello di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto, e di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB.

 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Agenzia ritiene che in presenza di tutti gli ulteriori presupposti e condizioni previsti dalla relativa disciplina non osti all’adesione alla proposta di concordato la circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfetario e, nel corso del medesimo periodo d’imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l’intero 2024. Va però evidenziato che, data la formulazione del citato articolo 11 (”[n]on possono accedere alla proposta di concordato preventivo […]”), solo laddove il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di concordato, la causa ostativa prevista dalla citata lettera bter) non viene a essere integrata e che, conseguentemente, il contribuente può legittimamente accedere alla proposta.