DL Aiuti: arriva il Bonus autotrasportatori


Il DL n. 50/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2022, n. 114, all’art. 3 ha introdotto un credito d’imposta per gli autotrasportatori.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR.


L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.


Precompilata 2022: dal 23 maggio saranno disponibili i modelli predisposti dal Fisco


Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 19 maggio 2022, n. 173218 e comunicato 20 maggio 2022)

I cittadini potranno consultare il proprio modello accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Da quest’anno sarà inoltre possibile affidare a un familiare o un’altra persona di fiducia l’invio della propria dichiarazione: una novità introdotta per agevolare tutti quei contribuenti che non possono gestire direttamente l’adempimento.
La stagione dichiarativa 2022 si chiuderà il 30 settembre per chi presenta il 730 e il 30 novembre per chi invece utilizza l’applicazione Redditi web.
La dichiarazione precompilata non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte.
Novità del 2022 è la possibilità di affidare la gestione della propria dichiarazione a un familiare. In particolare, sarà possibile conferire una procura al coniuge o a un parente (o affine) entro il quarto grado attraverso un apposito modello, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec a una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Nel caso di trasmissione tramite pec di una scansione del documento cartaceo (ad esempio il modello di procura firmato su carta) e nel caso di presentazione presso uno sportello dell’Agenzia sarà necessario allegare copia della carta d’identità di entrambi, rappresentato e rappresentante.
Qualora la persona a cui si intende affidare la gestione della propria dichiarazione non sia il coniuge né un parente entro il quarto grado, sarà comunque possibile conferire la procura presso un ufficio. Una semplificazione ulteriore è poi prevista per le persone impossibilitate a recarsi in Agenzia a causa di patologie: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. La procura non può essere conferita a titolo professionale; inoltre ogni contribuente può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al massimo da tre contribuenti. Le abilitazioni avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state rilasciate.
Precompilata più semplice anche per gli eredi, che da quest’anno potranno richiedere l’abilitazione necessaria per accedere alla dichiarazione del familiare direttamente online, senza necessità quindi di recarsi in ufficio. Infine, chi presenta la dichiarazione in qualità di genitore, tutore o amministratore di sostegno, potrà trasmettere la richiesta per l’abilitazione, oltre che con le consuete modalità, anche tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate.

Decreto Ucraina-bis: qualificazione delle imprese ai fini del Superbonus


La Camera, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico,del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (approvato dal Senato). Di seguito le novità relative alla qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici fiscali relativi al superbonus 110% e all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo.

Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi al superbonus del 110% e all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli citati interventi, può essere affidata solo ad imprese in possesso di particolari qualificazioni.
In particolare:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dalla legge.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali in questione l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi agevolabili, può essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Le suddette novità non si applicano ai lavori già in corso di esecuzione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione in esame.


CFP Discoteche: pronte le istruzioni


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 maggio 2022, n. 171638, ha fornito le istruzioni per accedere ai contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio.

L’Agenzia delle Entrate fissa i termini di presentazione, dal 6 al 20 giugno 2022, delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19.


In particolare, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto, i soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del DL n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021.


Per accedere ai contributi, la domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.


La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.


L’Agenzia delle Entrate comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.


Welfare aziendale: coupon riconosciuto ai dipendenti per la fruizione di APP informatica


I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale da appilcare all’applicazione informatica volta ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 18 maggio 2022, n. 273)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la società istante S.P.A. rappresenta di voler introdurre un piano di welfare aziendale attraverso un insieme di iniziative volte ad incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. Il piano di welfare prevede che il personale dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato, a tempo pieno e a tempo parziale) abbia diritto all’utilizzo per un anno di una applicazione informatica (cd. App).
Al riguardo, l’istante precisa che l’App, che può funzionare anche dall’estero, mette a disposizione dell’utente un sistema di ricerca in tempo reale. La ricerca si basa su alcuni parametri: il luogo, le lingue parlate e le specializzazioni. Pertanto, l’App risponde all’esigenza estemporanea di accedere ad una prestazione sanitaria, che, altrimenti, sarebbe in molti casi preclusa per la difficoltà nel reperimento del personale.
La società istante, nell’ambito del piano welfare, evidenzia che fornirà ad ogni dipendente un coupon in euro che garantirà il servizio dell’App per un anno. In merito, l’istante fa presente che il coupon non è comprensivo della prestazione o in quanto il servizio si pone l’obiettivo di rendere disponibile la prestazione a tutte le persone che la necessitano in relazione ad un luogo, all’orario, alla specialità ed alla lingua. Pertanto, l’App garantisce l’accesso alla prestazione, non la prestazione che verrà liberamente scelta e concordata dall’utente.
Ciò esposto, l’istante chiede se le somme corrisposte per consentire ai propri dipendenti di usufruire del servizio in oggetto assumano rilevanza in capo al soggetto beneficiario del servizio ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e se i costi relativi a tale servizio siano detraibili ai fini IVA per la società istante.
Il Fisco ritiene che l’utilizzazione della APP per facilitare la generalità dei dipendenti nell’individuazione del servizio disponibile configuri un servizio avente finalità di assistenza sanitaria e come tale rientri nell’ambito di applicazione della lettera f), comma 2, dell’articolo 51 del TUIR e che, la circostanza che tale servizio sia erogato tramite un coupon che, come riportato espressamente nel Regolamento, non può essere utilizzato per il pagamento della prestazione sanitaria fornita tramite la APP, integri i requisiti di cui al comma 3- bis del medesimo articolo 51, pertanto, il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti per la fruizione del servizio fornito dalla APP, possa essere escluso dalla formazione del reddito imponibile del dipendente ai sensi dell’articolo 51, commi 2, lettera f), e 3- bis, del TUIR.
Con riferimento al trattamento fiscale, in capo alla società istante, delle spese sostenute per il servizio offerto ai dipendenti di cui sopra, si ritiene che le relative spese saranno integralmente deducibili dal reddito della società, ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.
In relazione al comparto IVA, invece, non può essere riconosciuto in capo alla Società il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti relativi alla fornitura, al proprio personale dipendente, dell’applicazione informatica. Il coupon in euro riconosciuto ai dipendenti – in base alla descrizione resa dall’Istante – sembra avere le caratteristiche di un voucher multiuso di cui all’articolo 6- quater del Decreto IVA.