Ebifarm: al via dal 1° settembre le domande per il contributo genitorialità

Previsto a favore dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato un contributo per la genitorialità pari a 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido

Per l’anno 2024 Ebifarm (Ente Bilaterale Farmacie Private) ha previsto l’erogazione, a favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di un contributo per la genitorialità pari a 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido. Le prestazioni saranno erogate nel rispetto del Regolamento e dei limiti di spesa stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
Per poter presentare la domanda i lavoratori dipendenti dovranno essere impiegati presso aziende in regola con i versamenti ex art. 97 del CCNL al momento della richiesta. L’Ente per confermare la regolarità dei versamenti dell’azienda potrà effettuare una verifica attraverso la propria banca dati. Non solo, l’ISEE dei richiedenti dovrà essere pari o inferiore a 30.000,00 euro. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, l’Ente informerà specificamente il lavoratore che ha fatto richiesta.
Ai fini dell’ottenimento del contributo, i lavoratori interessati dovranno compilare un’apposita domanda, utilizzando esclusivamente la procedura disponibile sul sito dell’Ente. Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda. 
La domanda potrà essere presentata dal 1° settembre 2024 al 30 giugno 2025

CIRL Agricoltura Operai Molise: siglato il rinnovo

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Previsti nuovi aumenti dal 1° agosto 2024 per gli operai agricoli e florovivaisti 

Dopo mesi di trattative, nei giorni scorsi è stato sottoscritto il rinnovo del CIRL applicabile agli operai agricoli e florovivaisti della regione Molise.
A livello economico è previsto un nuovo aumento dell’8,5% :
–  4,5% dal 1° agosto 2024;
–  4% dal 1° aprile 2025.
A livello normativo, invece, è prevista l’aggiunta di nuove mansioni con relativa riorganizzazione del sistema classificatorio. Le parti si impegnano, inoltre, a garantire maggiori tutele ai lavoratori stranieri con l’introduzione di permessi per lo studio della lingua italiana e permessi per festività religiose diverse dalla cattolica, oltre ad una maggiore flessibilità degli orari di lavoro nei casi di temperature elevate. Nel contratto viene garantita anche la costituzione dell’ente bilaterale.
I sindacati si ritengono soddisfatti definendo il contratto giusto e dignitoso, anche oltre le aspettative da loro ipotizzate.

Malattia dei marittimi: nuove indicazioni per l’indennità

Forniti chiarimenti sul calcolo e l’applicazione della prestazione (INPS, messaggio 9 agosto 2024, n. 2829).

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sul calcolo dell’Indennità di malattia per i lavoratori marittimi, tema peraltro già affrontato con la circolare n. 55/2024 e con il successivo messaggio n. 2022/2024.

Infatti, con i documenti citati, l’Istituto si era occupato delle modifiche apportate alla misura dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) agli gli articoli 6 e 10 del Regio D.L.  n. 1918/1937 che disciplinano le modalità di calcolo e l’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, stabilendo che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.  

In particolare, l’INPS aveva chiarito che la retribuzione di riferimento è determinata sulla base dell’elemento “retribuzione teorica” esposta sul flusso Uniemens di competenza del mese antecedente l’evento di malattia, per la cui determinazione l’Istituto rinvia alle istruzioni contenute nel Documento tecnico Uniemens.

In assenza di flussi Uniemens le strutture territoriali dell’INPS devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni mediante l’utilizzo dei minimi contrattuali di categoria.

Le segnalazioni sui flussi Uniemens

L’INPS è ritornata sul tema dell’Indennità di malattia per i marittimi, anche alla luce delle segnalazioni pervenute dal territorio relativamente alla trasmissione di flussi Uniemens con retribuzioni teoriche più alte dell’imponibile contributivo.

Infatti, data la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia, la retribuzione teorica consiste nella cosiddetta retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa.

In particolare, ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997. L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo.

Costituiscono eccezione al principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.

Premesso ciò, l’INPS precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.

Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.

CIRL Legno-Lapidei Abruzzo: siglato il contratto integrativo regionale

Firmato il primo CIRL per gli addetti delle aziende di settore che operano nella regione Abruzzo

Il 29 luglio 2024, le Parti sociali Cna Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo e Fillea Cgil Abruzzo-Molise hanno firmato il primo contratto integrativo regionale per le aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei.
Il contratto esplicherà i suoi effetti a partire dal 1° agosto 2024 e sarà valido fino al 31 luglio 2027, rimanendo in vigore fino al rinnovo successivo.
Tra i punti salienti, emergono:
–  aumenti in busta paga, da suddividere in quattro tranches annuali a partire da agosto 2024;
– indennità sostitutiva di mensa pari a 25,00 euro al mese;
– la costituzione di un osservatorio permanente che valuterà le prospettive del settore, e l’andamento occupazionale.

CIRL Chimica Artigianato Veneto: siglato il contratto per il settore Concia



Armonizzato il settore della concia e previsti nuovi minimi retributivi


In data 29 luglio 2024, la Confartigianato imprese Veneto con la Cna Veneto e la Casartigiani Veneto e la Filctem-Cgil, Femca-Cisl e la Uiltec-Uil ha stipulato il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della concia. Il contratto decorre dal 1° agosto 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Tra le principali novità inserite vi è la classificazione unica del personale. Infatti, il personale assunto assunto al 31 luglio 2024 ed in forza al 1° agosto 2024 viene riclassificato secondo i nuovi livelli. 
































CIRL 7 marzo 2016 CCNL 16 luglio 2024
Q 7
A 6
B 6
C 5
D 4
E 3 Super
F 3
G bis 2
G 1

Per quel che concerne l’aspetto retributivo, alle lavoratrici ed ai lavoratori delle imprese artigiane del settore della concia viene applicata la retribuzione prevista per il settore concia dall’art. 32 del CCNL. Inoltre, al fine di consentire l’applicazione dei minimi riportati dal contratto collettivo e riallineare la retribuzione definita dal CIRL 7 marzo 2016 viene istituito l’Elemento regionale di confluenza (ERC) che verrà erogato in 4 tranches, come riportate di seguito. 


















































































Livello CIRL Livello CCNL 1° tranche luglio 2024 2° tranche gennaio 2025 3° tranche ottobre 2025 4° tranche ottobre 2026 Totale ERC
Q 7 72,60 90,75 90,75 108,88 362,98
A 6 62,07 77,59 77,59 93,10 310,35
B 6 82,95 103,69 103,69 124,44 414,77
C 5 59,36 74,21 74,21 89,04 296,82
D 4 54,19 67,74 67,74 81,30 270,97
E 3 Super 57,30 71,63 71,63 85,96 286,52
F 3 60,13 75,16 75,16 90,18 300,63
G bis 2 57,88 72,35 72,35 86,80 289,38
G 1 47,14 58,92 58,92 70,71 235,69

 Con il cedolino paga di agosto 2024 viene recuperata anche la tranche di aumento di luglio 2024 sotto la voce “arretrato“. Dal 1° gennaio 2027 l’ERC viene conglobato nella retribuzione tabellare in vigore a quella data. Continua ad essere corrisposto l’elemento retributivo regionale pari a 0,44 euro mensili. 
Per quanto concerne l‘apprendistato professionalizzante, le parti hanno stabilito che per gli apprendistati stipulati prima del 1° agosto 2024 continuerà ad essere applicato la previgente normativa fino alla naturale scadenza. Inoltre, resta ferma l’applicazione di quanto indicato all’art. 68 del CCNL in tema di retribuzione e scatti di anzianità per il settore concia.