Professionisti: accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale


Con la Circolare n. 29 del 21 febbraio 2022, l’Inps ha illustrato le modalità di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale in favore dei dipendenti dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (di seguito “Fondo”) garantisce la tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l’erogazione “dell’assegno di integrazione salariale”.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti, computandosi, ai fini del raggiungimento di tale soglia dimensionale anche gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto.
Il superamento della soglia dimensionale, fissata per la partecipazione al Fondo, deve essere verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
Al di sotto della suddetta soglia dimensionale, fino all’adeguamento del regolamento del “Fondo” con l’estensione della tutela alle ipotesi di datori di lavoro con un solo dipendente, l’assegno di integrazione salariale è garantito dal FIS.

Lavoratori beneficiari


L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti.
Il lavoratore deve aver maturato un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni sussistente alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione è, inoltre, subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario del trattamento non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi e all’impegno, da parte del lavoratore, a svolgere un percorso di riqualificazione. Ai fini dell’assolvimento di tale ultimo obbligo, è sufficiente che al momento della domanda di accesso alla prestazione il datore di lavoro attesti di aver acquisito la dichiarazione di impegno del lavoratore in ordine allo svolgimento del percorso di riqualificazione.

Vincolo di equilibrio finanziario del Fondo


In considerazione del generale principio di equilibrio finanziario, le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. A tal fine, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, può essere disposto un adeguamento dell’aliquota contributiva; in caso contrario l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Informazione e consultazione sindacale


Prima della presentazione della domanda deve essere esperita la procedura di informazione e consultazione sindacale presso le articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo, comunicando le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L’intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione (20 giorni per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti).
In proposito l’Inps ha precisato che il raggiungimento dell’accordo è necessario soltanto qualora l’assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale “contratto di solidarietà”.
Diversamente, nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle organizzazioni sindacali, da presentarsi entro 3 giorni dalla citata comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell’accordo.

Causali di accesso al trattamento di integrazione


L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali:
– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
– situazioni temporanee di mercato;
– riorganizzazione aziendale;
– crisi aziendale;
– contratti di solidarietà.

Misura del trattamento di integrazione


L’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale, che per l’anno 2022 è pari a 1.222,51 euro.

Durata del trattamento di integrazione


Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. In ogni caso, per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Contribuzione correlata


Per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
Il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (cd. “retribuzione persa”). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
L’Inps precisa che, per il 2021 e il 2022, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 33%.
La medesima aliquota si applica agli iscritti alla gestione CTPS. Per i lavoratori iscritti alle gestioni CPDEL, CPI e CPS l’aliquota contributiva di riferimento è pari al 32,65%.
Detta aliquota è computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tener conto del massimale annuo, che per l’anno 2021 è pari a 103.055,00 euro, mentre per l’anno 2022 è pari a 105.014,00 euro.

Contributo addizionale


Correlato alla fruizione dell’assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.

Termini di presentazione della domanda


La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata, esclusivamente in via telematica attraverso l’apposito servizio presente sul sito internet dell’INPS, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della stessa.

Pagamento del trattamento di integrazione


Una volta deliberata la concessione dell’intervento, la Struttura INPS territorialmente competente in base all’unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e rese disponibili nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziendale.
Il pagamento dell’assegno di integrazione salariale è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Ai fini del conguaglio o rimborso dei trattamenti anticipati le richieste devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:
– dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;
– dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie.

Aiuti per il “wedding”: pronte le modalità di erogazione dei contributi


Pubblicato nella G.U. n. 42 del 19 febbraio 2022, il decreto Ministero Sviluppo Economico 30 dicembre 2021 recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi di cui all’art. 1-ter del DL Sostegni-bis alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’hotellerie-restaurant-catering (HORECA).

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’HO.RE.CA., che si trovano in entrambe le seguenti condizioni:


– nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al fatturato del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020;


– hanno registrato, nel periodo d’imposta 2020, un peggioramento del risultato economico d’esercizio in misura pari o superiore alla percentuale definita con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.


Ai fini dell’accesso ai contributi, le suddette imprese alla data di presentazione dell’istanza, devono inoltre:


– risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;


– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;


– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;


– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019. (La predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese e a condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione).


– operare nei settori destinatari degli aiuti, svolgendo, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia una delle seguenti attività distinte per codici Ateco:

WEDDING

10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca


10.82.00 – Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie


14.13.20 – Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno


18.14.00 – Legatoria e servizi connessi


32.99.90 – Fabbricazione di altri articoli nca


47.24.20 – Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria


47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti


47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante


47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere


49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente


55.10.00 – Alberghi


56.10.11 – Ristorazione con somministrazione


56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole


56.21.00 – Catering per eventi, banqueting


74.20.11 – Fotoreporter


74.20.19 – Altre attività di riprese fotografiche


74.20.20 – Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa


93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca


96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere


96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza


96.09.03 – Agenzie matrimoniali e di incontro


96.09.05 – Organizzazione di feste e cerimonie

INTRATTENIMENTO, ORGANIZZAZIONE DI FESTE E CERIMONIE

77.39.94 – Noleggio strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli


79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento


90.01.01 – Attività nel campo della recitazione


90.01.09 – Altre rappresentazioni artistiche


90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture e attrezzature


90.02.01 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli


90.02.02 – Attività nel campo della regia


90.02.09 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche


90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche


93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici


93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili


93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca


96.09.05 – Organizzazione feste e cerimonie

HORECA

55.10 Hotellerie


56.10 Restaurant


56.21 Catering


56.30 Bar caffè

Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese:


– destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, co. 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001);


– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Forma e ammontare del contributo

L’aiuto assume la forma del contributo a fondo perduto ed è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19.


Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, fissato con successivo provvedimento, per ciascuna delle assegnazioni, le risorse sono ripartite tra le imprese secondo le seguenti modalità:


– il 70% di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le imprese istanti ammissibili;


– il 20% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 100.000,00 (centomila);


– il restante 10% di ciascuna assegnazione è ripartito, in via aggiuntiva tra tutte le imprese istanti ammissibili che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300.000,00 (trecentomila).

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/1997.

Procedura di accesso e modalità di erogazione del contributo

Per ottenere il contributo, le imprese interessate devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.


Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo, direttamente o tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.


Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

Dirigenti – Industria: addebito contributi primo trimestre 2022 al FASI

 



 


  Il 28 febbraio è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento al Fondo FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre gennaio – marzo 2022

In data 17 febbraio 2022 sono stati inviati, via rete interbancaria, gli addebiti (RID) relativi ai contributi dovuti per il 1° trimestre 2022, con scadenza 28 febbraio 2022.
In pari data ai dirigenti che hanno inviato la richiesta in tempo utile per la scadenza del 1° trimestre, è stata inviata una lettera di conferma dell’attivazione.
Il versamento delle quote trimestrali deve essere effettuato entro, rispettivamente a ciascun trimestre, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre, facendo riferimento alla situazione effettiva rilevata il primo giorno del trimestre stesso.
Si ricorda che, con la “Circolare per le aziende – Anno 2022”, segnala che per quanto riguarda i contributi da versare per l’anno 2022, non ci sono modifiche rispetto a quelli versati nel 2021.
a. A carico delle Aziende che utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio (art. F del Regolamento), solo se iscritto al Fondo;
– € 365,00 trimestrali (€ 1.460,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
b. A carico delle Aziende che non utilizzano il Fasi per l’assistenza dei propri Dirigenti in servizio ma che si avvalgono di un fondo sostitutivo (già iscritte alla data dell’1/1/2019):
– € 425,00 trimestrali (€ 1.700,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze (art. G del Regolamento), anche se non iscritto al Fondo.
Si sottolinea che a partire dall’1/1/2023, tale contributo sarà pari a € 625,00 trimestrali (€ 2.500,00 annuali).
c. A carico delle Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento dell’indennità sostitutiva del preavviso:
– € 527,00 trimestrali (€ 2.108,00 annuali) a partire dal trimestre successivo a quello nel quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità (art. F del Regolamento), sempreché alla data di risoluzione del rapporto di lavoro il Dirigente risulti iscritto al Fasi. Per tale tipologia di iscrizione non è dovuto dalle Aziende il contributo per i Dirigenti di cui all’articolo G del Regolamento. Il Dirigente, al fine di poter mantenere l’iscrizione al Fondo, è tenuto a comunicare al Fasi la propria volontà in tal senso entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, informando contestualmente l’Azienda (anche ai fini degli adempimenti contributivi trimestrali da parte di quest’ultima nei confronti del Fasi stesso).


Contenimento costi energia, rilancio industriale, contrasto frodi ed energia rinnovabile


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, e un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa 18 febbraio 2022, n. 62).

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Le norme introdotte mirano a sostenere la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego.


Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.
L’intervento si divide in due parti:
– emergenza, misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche;
– prospettiva, misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia.
Il governo è già intervenuto per ridurre la pressione per il “caro bollette” con 1,2 miliardi (III trimestre 2021), 3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I trimestre 2022). Con questo nuovo decreto vengono prorogate le misure già in essere, come l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas, il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose e il credito d’imposta per le imprese energivore. Viene inoltre introdotto un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese gasivore.
Il decreto include un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali.
Inoltre è previsto l’incremento della produzione nazionale di gas allo scopo di diminuire il rapporto importazione/produzione da utilizzarsi a costo equo per imprese e PMI.
Il provvedimento comprende anche un pacchetto di norme per aumento e ottimizzazione dello stoccaggio di gas.
È previsto l’aumento della produzione di carburante sintetico e supporto al suo utilizzo in settori strategici, come ad esempio trasporti e aerei.
Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni in corso: automotive e microprocessori.
Il provvedimento stanzia risorse pluriennali, fino al 2030, con l’obbiettivo di favorire la transizione verde, la ricerca, la riconversione e riqualificazione dell’industria del settore automotive. Inoltre sono previsti incentivi all’acquisto di veicoli non inquinanti.
Sono previsti fondi pluriennali, fino al 2030, per la produzione nazionale di microchip.
Inoltre, viene ampliato l’ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con il Fondo nuovo competenze e si incrementa il fondo per l’adeguamento dei prezzi, inserendo specifiche norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in essere.
Infine, il decreto prevede stanziamenti a favore delle Regioni, in particolare per far fronte alle maggiori spese relative alla crisi pandemica, e ai Comuni che stanno affrontando l’aumento dei costi per l’illuminazione.

Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.


 

Nessun incremento dei requisiti pensionistici Inps



L’Inps con circolare n. 28/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati.


La normativa vigente ha disposto che dall’1/1/2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, non sono ulteriormente incrementati.
Fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in attuazione di quanto previsto dal decreto 27 ottobre 2021, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.
Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024.
Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, è il seguente:









Anno

Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2023

Al 31 dicembre 2024

67 anni
Dal 1° gennaio 2025 67 anni (*)


Nei confronti dei lavoratori dipendenti, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
Requisito contributivo Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:







Anno

Uomini

Donne

Dal 1° gennaio 2023

al 31 dicembre 2026

 42 anni e dieci mesi

(2.227 settimane)

 41 anni e dieci mesi

(2.175 settimane)


Il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona, anche per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 64 anni.
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è il seguente:









Anno

Requisito contributivo

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 41 anni

(2132 settimane)

 Dal 1° gennaio 2027 41 anni (*)

(2132 settimane)


Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Anche per il biennio 2023-2024, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.


Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.
Agli effetti di quanto disposto dal decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall’età, ai fini dell’accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori  assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non sono incrementati.