Fondo Fasie: nuovo regolamento e Piano Sanitario dal 1° gennaio 2025 

Nuovo regolamento del Fondo e modifiche al Piano Sanitario disponibili dal mese di novembre 2024

Il Fondo Fasie ha informato i dipendenti assunti dalle aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro Energia e Petrolio, Gas e Acqua, Industrie Ceramiche, Attività Minerarie, dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, del nuovo Regolamento del Fondo e del nuovo Piano Sanitario 2025.
Di seguito, le novità apportate dal Regolamento 2025:
– sarà necessaria l’iscrizione da almeno 60 mesi al Fondo per divenire Prosecutori volontari;
– per iscrivere al Fondo un convivente, se previsto dall’Opzione sanitaria scelta, sarà obbligatorio presentare lo stato di famiglia;
– in caso di figli permanentemente inabili al lavoro non sarà necessaria la convivenza anagrafica e la quota di iscrizione viene versata, in qualità di convivente, dal ventiseiesimo anno di età.
In merito, sono state revisionate le quote riservate ai dipendenti che desiderano estendere la copertura sanitaria a familiari (pari a 228,00 euro) e conviventi (pari a 444,00 euro) e le quote per iscriversi in qualità di Prosecutori volontari, con la possibilità, ove consentito, di iscrivere anche familiari e conviventi, che saranno pari a 260,00 euro (Opzione sanitaria base), 620,00 euro (Operazione sanitaria standard), 930,00 euro (Opzione sanitaria extra), 1.430,00 (Opzione sanitaria plus) e di 550,00 euro (Opzione sanitaria familiari/conviventi).
L’iscrizione al Fondo Fasie, sia in qualità di lavoratore che di Prosecutore volontario, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 1°dicembre 2024 e l’Opzione sanitaria scelta non può essere modificata per almeno 3 anni.
Sempre a partire dal 1°gennaio 2025, il Piano sanitario 2025 prevedrà:
– per i grandi interventi, l’aumento della diaria che passerà da 100,00 euro a 150,00 euro per gli interventi effettuati usufruendo del Servizio Sanitario Nazionale e l’aggiunta di una franchigia pari al 30% per gli interventi effettuati al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale;
– per i ricoveri ordinari con intervento chirurgico, l’aumento della diaria da 80,00 euro a 100,00 euro, in caso di interventi effettuati usufruendo del Servizio Sanitario Nazionale, l’aumento della franchigia, che passerà dal 25 al 30%, per i day hospital e gli interventi effettuati al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale;
– per odontoiatria, l’aumento del massimale fino a 700,00 euro;
– per polispecialistica, stabilito a 57,00 euro il rimborso per visita specialistica, con un numero massimo di 5 visite all’anno;
– per gli occhiali da vista e lenti a contatto, il rimborso per ogni tipologia di lente a contatto e di 40,00 euro in aggiunta a quella prevista dal Piano Sanitario del Fondo, in caso di acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto presso uno dei negozi della rete Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision, per un massimo di 90,00 euro.

Contribuzione INPGI: il 31 ottobre scade il termine per il versamento a saldo

L’Istituto ha comunicato le diverse modalità di pagamento (INPGI, comunicato 11 ottobre 2024).

L’INPGI ha rammentato la scadenza del termine per il versamento della contribuzione a saldo riferita ai redditi professionali prodotti nell’anno 2023 dai giornalisti iscritti all’Istituto, fissata per il prossimo 31 ottobre. Il versamento – a seconda della scelta effettuata nella compilazione della comunicazione reddituale eseguita entro lo scorso 30 settembre 2024 – riguarderà l’intero importo in unica soluzione o la prima delle 3 rate mensili previste, con scadenza il 31 Ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre 2024.

Le modalità di pagamento

Il pagamento, a scelta del giornalista, potrà essere effettuato mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo G002 (per i versamenti in unica soluzione) o G003 (per i versamenti in 3 rate), indicando il codice identificativo 22222, il codice Ente P e  nei campi mese/anno di riferimento 01/2023. Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato. In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto indicato nel comunicato in commento pubblicato sul sito istituzionale, avendo cura di indicare nella causale: “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure S1 (per la prima rata e S2 e S3 per le rate successive), seguiti da 2023  e dal codice fiscale e/o matricola INPGI.

CIRL Idraulico forestale Lombardia: siglato il rinnovo contrattuale

Con il rinnovo sono previsti 40,00 euro di aumento e novità, tra le altre cose, su classificazione del personale e permessi

In data 8 ottobre 2024, le OO.SS. Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, le delegazioni di Ersaf e dei consorzi forestali e la regione Lombardia hanno sottoscritto il rinnovo contrattuale regionale idraulico forestale relativo alla regione Lombardia. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda la parte retributiva, dal 1° settembre 2024 è previsto un aumento salariale pari a 40,00 euro (parametro 100). Inoltre, è stato inserito all’art. 4, nei lavoro elencati per la stabilizzazione della manodopera anche il vivaismo forestale. All’interno della classificazioni, al 3° livello operai qualificati Super anche i profili di: muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale; mentre, al 2° livello operai qualificati anche i profili di: muratore, ferraioli e falegnami qualificati.
Viene specificato che all’interno dell’orario di lavoro rientra anche la preparazione dei mezzi, dei materiali o delle attrezzature da utilizzare nella giornata lavorativa. All’art. 13 bis “permessi straordinari” viene aggiunto che in caso di decesso o di un parente o affine entro il 2° grado o del convivente ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. A tutti gli assunti vengono riconosciute le ore per le visite mediche pre-assuntive e incostanza di lavoro, oltre al riconoscimento delle spese di viaggio-pasto avute nella giornata, salvo condizioni di miglior favore. 

Concordato preventivo biennale: i codici tributo per chi si avvale del ravvedimento speciale

Sono disponibili i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022 (Agenzia delle entrate, risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E).

I soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;

  • 4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.

CIPL Agricoltura Operai Bergamo: siglato il rinnovo

Firmato il rinnovo del contratto per i 6 mila operai agricoli e florovivaisti di Bergamo

Nei giorni scorsi Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil di Bergamo, con Confagricoltura, Cia Alta Lombardia e Coldiretti hanno siglato il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti, a tempo indeterminato e determinato, nella sede di Confagricoltura Bergamo, ad Azzano San Paolo. 
L’intesa, volta a migliorare il precedente accordo del maggio 2021, riconosce ai lavoratori un incremento del salario pari al 6,2% da erogare con una prima tranche del 6% dal 1° ottobre e con una seconda tranche dello 0,2% dal 1° giugno 2025. Inoltre, è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum dal valore di 150,00 euro, nella busta paga di ottobre per gli operai a tempo indeterminato, e di 75,00 euro per quelli a tempo determinato, con almeno 100 giornate lavorate nell’anno in corso e di 50,00 euro per chi, a tempo determinato, ha meno di 100 giornate. 
Le Parti sociali hanno stabilito anche di:
– armonizzare le maggiorazioni retributive, già ora previste alla percentuale attualmente più elevata, per il lavoro straordinario, quello festivo e notturno;
– garantire la giornata retribuita in concomitanza della convocazione in Questura per il foto-segnalamento del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno;
– presentare un progetto in sede d’incontro dell’Ente Bilaterale CASAF entro la fine di marzo.
L’accordo è valido dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.