Investimenti nella ZES unica, aggiornato il modello di comunicazione integrativa

È stato aggiornato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 6 novembre 2024, n. 406943).

L’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024 ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, debbano inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

L’articolo 8 del D.L. n. 155/2024, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.

 

Pertanto, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del 9 settembre 2024, n. 350036, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l’indicazione separata dei predetti investimenti.

 

La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

  • annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione. 

La trasmissione telematica deve avvenire utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

CCNL Commercio Confcommercio: da novembre nuovi profili per l’apprendistato professionalizzante

Con la sottoscrizione dell’accordo integrativo, dal 1° novembre è possibile sottoscrivere il contratto di apprendistato per le nuove figure professionali

Il 31 ottobre 2024, Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un accordo integrativo al CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 relativo ai profili formativi e alle nuove figure professionali per l’apprendistato. All’interno del suddetto contratto sono state individuati nuovi profili professionali, inseriti nella classificazione del personale.
Dopo una serie di accordi, nella fattispecie quelli del 28 marzo 2024, del 27 giugno 2024 e del 1° ottobre 2024, con i quali veniva indicato lo slittamento delle date di entrata in vigore dei profili e della relativa attuazione del contratto di apprendistato per le nuove mansioni inserite; con l’accordo del 31 ottobre si è stabilito che dal 1° novembre 2024, ai fini delle assunzioni con contratto di apprendistato, si applicano le nuove figure di cui agli artt. 113, 115 e 115.1 e i relativi profili professionali. 
Per quel che concerne la figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dall’art. 53 del CCNL vigente, le Parti sono d’accordo che il livello di inquadramento professionale e il relativo trattamento economico sarà al 2° livello per tutta la durata dei 36 mesi. 

La Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva

L’innovazione è disponibile sia in ambiente internet, sia in intranet per intermediari e strutture territoriali dell’INPS (INPS, messaggio 5 novembre 2024, n. 3662).

L’INPS ha illustrato la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari, sia da parte delle strutture territoriali dell’Istituto.

Peraltro, già con il messaggio n. 4693/2023, l’INPS aveva già presentato il progetto “Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva”, sviluppato nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La progettualità assolve alla finalità di consentire la gestione anticipata delle situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema Durc On Line.

Pertanto, la procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc” è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione “Delega Master” di nuova istituzione, la possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

La procedura “Ve.R.A./Simulazione Durc”

In particolare, la procedura Ve.R.A. (già presentata nel citato messaggio INPS n. 4693/2023), è composta da 2 sezioni Verifica regolarità (Ve.R.A.) e Simulazione DURC – che propongono rispettivamente le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità, determinato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 30 gennaio 2015.

La struttura della procedura indirizza le attività dell’operatore di sede, del soggetto contribuente e dei loro intermediari verso 2 direttrici: la prima è funzionale alla gestione di tutte le evidenze e informazioni esposte nella sezione Ve.R.A., che possono richiedere l’attivazione di procedimenti di regolarizzazione indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini del rilascio del DURC.

La seconda agevola il soggetto contribuente e il suo intermediario nell’individuare, ponendo a raffronto la sezione Ve.R.A. con la sezione Simulazione DURC, le evidenze ostative al rilascio della regolarità contributiva automatica che, se non gestite anticipatamente, determineranno l’emissione dell’invito a regolarizzare in fase di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva nell’ambito della procedura Durc On Line.

Infine nel messaggio in argomento, l’Istituto fornisce informazioni sulle procedure Ve.R.A./Simulazione DURC internet, Ve.R.A./Simulazione DURC intranet, sulla Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Delega Master, sulla creazione e attivazione della Delega Master e sulla Piattaforma Unica per la Verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva – Funzionalità Pre-durc. 

Accordo UE sull’IVA nell’era digitale

Il Consiglio europeo ha raggiunto in data 5 novembre 2024 un accordo su nuove misure che porteranno le norme UE sull’IVA nell’era digitale (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 5 novembre 2024).

Le nuove norme mirano ad aggiornare i sistemi IVA per riflettere la digitalizzazione delle economie, aiutare a combattere le frodi IVA e semplificare gli obblighi amministrativi per le piccole aziende e i singoli fornitori di servizi.

 

L’accordo comprende tre atti, una direttiva, un regolamento e un regolamento di attuazione, che presi insieme apportano modifiche a tre diversi aspetti del sistema IVA. Tali nuove norme, infatti, mirano a:

  • rendere completamente digitali gli obblighi di dichiarazione IVA per le transazioni transfrontaliere entro il 2030;

  • richiedere alle piattaforme online di pagare l’IVA sui servizi di alloggio a breve termine e di trasporto passeggeri nella maggior parte dei casi in cui i singoli fornitori di servizi non addebitano l’IVA;

  • migliorare ed espandere gli sportelli unici IVA online in modo che le aziende non debbano effettuare costose registrazioni IVA in ogni stato membro in cui operano.

In particolare il Consiglio europeo comunica che sarà istituito un sistema di rendicontazione digitale in tempo reale ai fini dell’IVA tramite fatture elettroniche. Le aziende emetteranno fatture elettroniche per le transazioni transfrontaliere tra imprese e segnaleranno automaticamente i dati alla propria amministrazione fiscale. Ciò si baserà sullo standard europeo esistente per la fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici. Le amministrazioni fiscali nazionali condivideranno quindi i dati tramite un nuovo sistema IT che sarà in grado di fornire analisi di attività sospette.

 

Il Consiglio ha convenuto che il sistema dell’UE dovrebbe essere operativo nel 2030 e che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare interoperabili con il sistema dell’UE entro il 2035.

 

Inoltre, poiché attualmente molti fornitori di servizi online di affitto di alloggi e di trasporto passeggeri non pagano l’IVA, in base alle nuove norme tali operatori delle piattaforme saranno responsabili della riscossione e del versamento dell’IVA, nei casi in cui i loro fornitori di servizi non la paghino direttamente (secondo il cosiddetto modello del “fornitore presunto”).

La piattaforma, quindi, riscuoterà l’IVA direttamente dal cliente e la riverserà alle autorità fiscali.

 

Infine, le nuove norme estenderanno l’ambito degli attuali “sportelli unici” alle vendite da impresa a consumatore di determinati beni, come elettricità o gas, effettuate all’interno di uno Stato membro diverso dal proprio, e non solo alle forniture transfrontaliere. Ciò includerà situazioni in cui le aziende vogliono semplicemente spostare le scorte in un altro Stato membro per venderle direttamente ai consumatori in una fase successiva.   

In questo modo, lo sportello unico ampliato consentirà a un numero ancora maggiore di aziende di adempiere ai propri obblighi IVA tramite un unico portale online e in un’unica lingua.

Il Consiglio ha inoltre concordato di spostare la responsabilità del pagamento dell’IVA nelle transazioni tra imprese dal fornitore di un bene o servizio all’acquirente se tale fornitore non è stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta (ai sensi del cosiddetto “meccanismo di inversione contabile”).

CCNL Poste: modifiche al piano sanitario 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025, nuove prestazioni e modifiche agli importi dei pacchetti riservati ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane

Con il CCNL siglato dalle Parti sociali il 23 luglio 2024, sono state apportate delle modifiche al Piano sanitario destinato a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed i neoassunti dopo il completamento del periodo di prova. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025:
– l’importo pro capite, a carico dell’Azienda, del pacchetto “Base” passa da 12,50 euro pro capite mensili a 17,60 euro pro capite mensili. Tale pacchetto coprirà anche ulteriori prestazioni come il ricovero in Istituto di cura per i Grandi Interventi Chirurgici; l’indennità sostitutiva giornaliera per i Grandi Interventi Chirurgici; la Diagnostica di Alta Specializzazione, il cui massimale annuo per assistito passerà da 1.750,00 euro a 2.000,00 euro; le visite specialistiche ed accertamenti ambulatoriali, il cui massimale annuo per assistito passerà da 600,00 euro a 800,00 euro; Mamma e Bambino; le prestazione di Prevenzione Cardiovascolare ed Oncologica (solo rete convenzionata); il Capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia di 4.000,00 euro Una tantum; il rimborso Ticket sanitari per accertamenti diagnostici e di pronto soccorso; le prestazioni odontoiatriche (solo rete convenzionata).
– Il pacchetto “Plus”, che estende le garanzie del “Base” attraverso il versamento di una quota aggiuntiva (a carico del dipendente) che rimane pari a 10,25 euro mensili pro capite, aggiungerà anche le seguenti coperture: rendita mensile pagata per tutta la vita in caso di non autosufficienza di 12.000 euro per anno e per assistito; Capitale fisso pagato alla diagnosi di una grave malattia (Criticall Illness) 10.000 euro una tantum aggiuntivi rispetto ai 4.000 euro del pacchetto “Base”; Capitale fisso pagato nel caso di decesso da malattia o infortunio pari a 30.000 euro una tantum; estensione delle prestazioni odontoiatriche del Pacchetto “Base” (rimborso per spese dentarie da infortuni e chirurgia odontoiatrica, solo in rete). 
A seguito delle novità introdotte dal CCNL 23 luglio 2024, è possibile modificare in qualunque momento la tipologia di Pacchetto sanitario per se prescelto in precedenza e attivare o disattivare la relativa estensione al proprio nucleo familiare, accedendo all’Area Riservata. Qualora la scelta sia effettuata entro il 15 dicembre 2024, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025 mentre per le richieste presentate successivamente a tale data ma entro il 15 gennaio 2025, la decorrenza sarà dal 1° febbraio 2025.