EBM Salute: avviata la campagna di adesione 2025 ai familiari non a carico

La domanda di estensione del Piano Sanitario può essere presentata fino al 31 dicembre 2024

L’EBM Salute, il Fondo Sanitario integrativo a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore metalmeccanico, ha previsto anche per il 2025 la Campagna di Adesione per l’estensione della copertura sanitaria al proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico.
Sono considerati familiari non fiscalmente a carico i seguenti soggetti che non superano il reddito annuale stabilito per legge:
– il/la coniuge con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016 (Art.1, commi 1-34) non legalmente ed effettivamente separato/a;
– il/la convivente di fatto, di cui alla L.76/2016 (Art. 1, commi 36-65);
– i figli e le figlie.
I premi sono stati determinati in:
230,00 euro per il/la coniuge o il/la convivente;
– 230,00 euro per ogni figlio/a.
La copertura decorre dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.
Le domande possono essere presentate telematicamente entro il 31 dicembre 2024.

CCNL Servizi Funerari – Imprese pubbliche: nuovi minimi con la retribuzione di novembre



Nella busta paga di novembre nuovi importi dei minimi per i dipendenti del settore


Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno riconosciuto ai lavoratori nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° novembre 2024. All’importo della paga base si aggiunge quello dell’elemento distinto della retribuzione. Di seguito la tabella con gli importi.



































































Livello Minimo Edr Totale
Quadro S 3.239,01 10,33 3.249,34
Quadro 2.894,65 10,33 2.904,98
A1 2.555,68 10,33 2.566,01
A2 2.323,37 10,33 2.333,70
B1 2.148,39 10,33 2.158,72
B2 2.010,08 10,33 2.020,41
C1 1.871,83 10,33 1.882,16
C2 1.772,01 10,33 1.782,34
C3 1.718,30 10,33 1.728,63
D1 1.664,59 10,33 1.674,92
D2 1.572,43 10,33 1.582,76
D3 1.322,88 10,33 1.333,21

Start-up e PMI innovative: agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

La Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261/2024 ed entrerà in vigore il 22 novembre 2024.

L’articolo 2 della Legge n. 162/2024 stabilisce che per gli investimenti effettuati in Start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, per l’eccedenza viene riconosciuto un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

Tali disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, l’articolo 3 della nuova legge inserisce, all’articolo 27 del D.L. n. 34/2020, il comma 5-bis che prevede quanto segue: “Limitatamente all’operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

  2. per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);

  3. le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

  4. ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’area euro e dalla Commissione europea;

  5. l’ammontare delle quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato”.

A seguire, l’articolo 4 della Legge n. 162/2024 introduce modifiche all’articolo 14 del D.L. n. 73/2021 in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche.

 

Infine, all’articolo 5, sono previste modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58/1998, elevando da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – SIS.

Fondo Sanilog: scadenza versamento entro il 16 novembre

Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025 deve essere pari a 75,00 euro

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Sanilog ha comunicato che è in scadenza il 16 novembre il versamento a carico delle aziende per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2024.
Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025, da effettuarsi mediante modello F24, deve essere pari a 75,00 euro. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. Il Fondo precisa inoltre che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione l’azienda che omette il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato ed il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.

Patente a crediti necessaria per gli archeologi nei cantieri

L’Ispettorato nazionale del lavoro cambia una FAQ in materia, ma conferma l’obbligo di dotazione del documento (INL, FAQ 6 novembre 2024).

Gli archeologi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati della patente a crediti. A confermarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, pur cambiando una FAQ in materia fornita in precedenza, ha ribadito l’obbligo. 

Nella domanda pervenuta all’INL si chiedeva se l’attività di questa categoria di professionisti si configurasse come prestazione di natura intellettuale ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto esonerata dal possesso della citata patente. Inoltre, nel caso invece si ritenesse obbligatorio il possesso del documento in argomento, si domandava anche come poter ottenere la patente, dato che per la sua acquisizione è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIA) che non è obbligatoria per gli archeologi.

Da parte sua, l’INL pur premettendo che i nuovi chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, ha evidenziato che gli archeologi operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (di cui all’articolo  89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente devono essere dotati della patente a crediti. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla CCIA, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla Legge n. 4/2013, normata dalla Legge. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione.

Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.